Domanda

Ho letto che sono cambiate le regole per i congedi dei neo-papà a decorrere dall’anno 2018. Ci sono novità per i dipendenti pubblici?

Risposta

Dal 01 gennaio 2018 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). I giorni possono essere goduti anche in via continuativa e vanno chiesti con un preavviso di 15 giorni.

Dal 2018, inoltre, il padre lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo.

La previsione è contenuta nella Legge di Bilancio 2017, all’art. 1, comma 354, e la compiuta disciplina di questo istituto è contenuta nel Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2012, che da attuazione alla norma istitutiva della fattispecie: l’art. sia l’art. 24, comma a) della l. 92/2012.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha poi precisato, con nota del 20 febbraio 2013, che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, ai padri lavoratori pubblici, non è dato godere dei congedi obbligatori e facoltativi.

Il congedo facoltativo, che per l’anno 2018 è di 1 giorno, interferisce tuttavia con il congedo della madre, ed è qui che è necessario monitorare la fruizione di questo giorno anche nel pubblico impiego.

La fruizione da parte del padre del congedo facoltativo è infatti condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre.22