Domanda
Si possono ancora svolgere concorsi a tempo determinato o un ente è obbligato ad utilizzare le graduatorie di altri enti?
Risposta
Riportiamo, innanzitutto, l’articolo 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 che così prevede: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.
Il tenore letterale della norma, evidentemente prevede una possibilità di utilizzare le graduatorie di altri enti e di certo non un obbligo. Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica all’interno della Circolare 5/2013 scrive chiaramente che: “In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo”.
È quindi evidente che si tratta di una possibilità.
In alternativa, l’ente, potrà quindi procedere con concorsi a tempo determinato. Anche in questo caso, vengono a supporto le parole del Dipartimento della Funzione Pubblica contenute nel paragrafo 2 della predetta Circolare:
“Inoltre, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei.
Resta fermo che le assunzioni a tempo determinato si svolgono, sotto l’aspetto ordinamentale, tenendo conto della disciplina di cui all’articolo 36 del d.lgs n. 165 del 2001 e sotto l’aspetto finanziario nei limiti di spesa dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte salve le deroghe previste dalla legge. Si ricorda che il mancato rispetto dei limiti di cui al citato comma 28 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
Quindi, è chiarissimo che un ente può benissimo svolgere procedure concorsuali a tempo determinato. L’unico caso in cui non può procedere è solamente in presenza di proprie graduatorie a tempo indeterminato per le quali l’art. 36 comma 2 prevede invece un obbligo di utilizzo.