Domanda

Una cittadina dell’Unione Europea, iscritta in un altro Comune italiano, chiede il trasferimento di residenza nel nostro Comune. Dobbiamo richiedere la dimostrazione dei requisiti previsti dal d.lgs. 30/2007 ai fini dell’iscrizione anagrafica?  E se la stessa dovesse chiedere l’attestazione di soggiorno?

Risposta

Cerchiamo di inquadrare correttamente le modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari provenienti da altro comune.

L’anagrafe sarà a breve formata da un’unica banca dati nazionale, contenente tutte le persone iscritte sul territorio italiano.

Con il subentro ad ANPR questo concetto (previsto dal d.p.r. 126/2015 e attualmente in fase di realizzazione) diverrà effettivo per tutti i comuni.  Infatti, il cambio di abitazione da un comune all’altro diventerà una variazione anagrafica e non più una iscrizione, nel senso in cui si intendeva in passato. Molti diritti, infatti, si acquisiscono con l’iscrizione nell’anagrafe di un qualsiasi comune sul territorio italiano. Pertanto, il cittadino comunitario che si trasferisce in Italia dall’estero è soggetto alla dimostrazione dei requisiti previsti (lavoro, risorse e assicurazione sanitaria, etc.) unicamente nel momento in cui sposta la sua residenza in Italia dall’estero. Per eventuali successivi spostamenti da comune a comune, essendo già residente in Italia, non deve dimostrare nuovamente i requisiti.

Quindi, nel caso analizzato nel quesito, la cittadina, ai fini della variazione anagrafica, non avrà l’obbligo di dimostrare i requisiti previsti dal d.lgs. 30/2007. Questi requisiti dovranno essere dimostrati solo in caso di trasferimento dall’estero o a seguito di ricomparsa a seguito di cancellazione per irreperibilità.

Ovviamente l’UdA potrebbe provvedere a verificare il possesso dei requisiti (in questo caso, come in quello nel quale il cittadino UE viene raggiunto da un familiare che chiede l’iscrizione anagrafica), solo che in questo caso se la cittadina comunitaria non riesce a fornirne la dimostrazione, l’unica possibilità sarebbe (da parte del Sindaco) una segnalazione al Prefetto, unica autorità competente (con il Ministro dell’Interno) per l’adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano. In seguito ad un simile provvedimento l’ufficiale d’anagrafe dovrebbe provvedere a cancellare la cittadina comunitaria (come previsto dall’art. 18 d.lgs. 30/2007).

Differente è l’ipotesi in cui la cittadina UE, già iscritta in anagrafe in un comune italiano, faccia richiesta per il rilascio dell’attestato di soggiorno o di soggiorno permanente: per ottenerlo dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti, permanendo comunque il suo diritto di mantenere l’iscrizione anagrafica.