Domanda

Nel caso di gare mediante piattaforme telematiche è possibile utilizzare le aree specifiche dei sistemi stessi anche per le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice?

Risposta

L’art. 76, co. 5, lett. a) del codice stabilisce che “Le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) […]”.

Al comma 6, si precisa “Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto”.

Si ritiene che al fine di utilizzare le corrispondenti aree dedicate alle comunicazioni delle piattaforme telematiche, sia opportuno specificarlo nel disciplinare di gara o lettera d’invito, ovvero prevedere espressamente che attraverso il sistema telematico verranno gestite tutte le fasi della procedura, tra cui le comunicazioni e gli scambi di informazioni, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016, da rendersi, appunto, attraverso l’apposita area dello strumento telematico utilizzato. Analoga dichiarazione dovrà essere richiesta all’operatore in sede di affidamento, integrando opportunamente i modelli di gara.

Si suggerisce, tuttavia, nel caso di procedure di importo elevato, ferma restando la validità di tale forma (cfr. sentenza TAR Lazio, Roma, sez. II 19.07.2018), di effettuare la comunicazione di aggiudicazione di cui  all’art. 76, comma 5, del codice anche a mezzo PEC, al fine di cristallizzare la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.