Domanda
Nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell’ente, quando non ci si riconosce nella fattispecie a cui si riferisce un obbligo di pubblicazione, come ci si comporta? Si può lasciare la sotto sezione completamente vuota?
Risposta
Il cosiddetto “Albero della Trasparenza” (approvato da ultimo dall’allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016) si compone di sottosezioni di livello 1 e sotto sezioni di livello 2 che non possono essere modificate, integrate o rinominate, a proprio piacimento, dalle singole amministrazioni.
Ci sono situazioni, però, in cui l’ente non è tenuto ad adottare determinati atti o non si trova nella situazione particolare definita dalla normativa vigente, in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni).
In questi casi, è necessario che nella sotto sezione di riferimento venga inserita una dicitura – o caricato un documento – in cui sia esplicitata la ragione della mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa, per ciascuna sotto sezione di riferimento, con evidenza della data di aggiornamento.
Tutto ciò risulta indispensabile per evitare che l’ANAC, ma anche altri soggetti, rilevino l’omessa pubblicazione di dati, cosa che risulterà, invece, inevitabile nel caso in cui la sotto sezione rimanga vuota.
Ecco, di seguito, alcuni esempi che possono riguardare gli enti locali:
- ORGANIZZAZIONE > SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DI DATI: ad oggi non è stata notificata all’Ente nessuna sanzione di questa tipologia;
- ORGANIZZAZIONE > RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI / REGIONALI: la normativa non si applica nei confronti degli enti locali;
- CONSULENTI E COLLABORATORI > per l’anno 2017 l’Ente non ha conferito incarichi di consulenza o collaborazione.
- STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE: Disposizione applicabile ai soli enti del Servizio Sanitario Nazionale.