Domanda

Quali sono i documenti da richiedere per un cittadino brasiliano nel caso di una cittadinanza iure sanguinis?

 

Risposta

Il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano a questa categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni e al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze. I documenti da presentare (che ricostruiscono una sorta di albero genealogico dell’interessato), sono previsti dalla circolare del Ministero dell’Interno k.28.1/1991.

Riassumendo i contenuti della circolare, è possibile esemplificare quali sono i documenti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  7. certificato di residenza.

L’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, oltreché regolarmente tradotti.