Domanda

Può un comune assumere personale di vigilanza utilizzando i propri spazi assunzionali, determinati secondo le nuove regole del d.m. 17 marzo 2020 (decreto cd. “assunzioni”), e successivamente comandarlo ad unione, in quanto è quest’ultima a gestire la relativa funzione?

 

Risposta

Per rispondere al dubbio occorre considerare gli elementi seguenti:

1)    le azioni assunzionali effettuate dalle amministrazioni debbono sempre seguire la programmazione dei fabbisogni (PTFP), che individua, sulla base delle oggettive necessità della macrostruttura, le necessità dotazionali dell’ente. La programmazione è in sostanza il presupposto necessario (uno dei, direi quello fondamentale) per poter reclutare. Da questo punto di vista personalmente si ritiene che sia una forzatura immaginare la programmazione e il successivo avvio dell’assunzione da parte del comune di figure professionali correlate a una funzione che il comune non gestisce più e che ha pienamente trasferito all’unione; questa, seppure nella sua natura di forma associata, è a tutti gli effetti un soggetto giuridico a sé stante, con una propria dotazione organica e proprie necessita e capacità assunzionali;

2)    il quadro ordinamentale, inoltre, prevede la possibilità che i comuni aderenti alle unioni possano pur sempre cedere la propria capacità assunzionale alla forma associata, secondo le disposizioni dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 267/2000 e, se applicabili alla particolare tipologia di unione (vale per le unioni c.d. obbligatorie), di quelle del comma 31-quinquies dell’art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che “Nell’ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata”;

3)    le nuove norme regolatrici degli “spazi assunzionali” dei comuni, secondo il d.m. 17 marzo 2020, attuativo del d.l. 34/2019 e s.m.i., mutano le regole di computo ma in sostanza valgono, per quegli enti, agli stessi fini dell’accertamento della capacità di assumere. Una volta stabilito che il comune associato ha spazi assunzionali, e determinato il valore necessario per procedere (secondo le nuove regole) all’assunzione della figura in esame, si ritiene nulla osti a che il comune stesso trasferisca tale “somma” all’unione (trasferisca cioè la capacità di assumere), evidentemente stornandola dai propri spazi assunzionali. L’unione effettuerà la propria programmazione tenendo conto (anche) di quella possibilità e avvierà le procedure conseguenti assumendo direttamente il personale, come appare logico che sia in quanto questo è assegnato alle funzioni dalla stessa unione gestite.

In ogni caso, occorre sottolineare come ci si trovi di fronte ad un regime innovativo, trovandosi nell’esigenza di applicare una cessione da comune a unione di una capacità assunzionale calcolata (tra i due enti) in modo diverso.

D’altra parte, si rileva che, non solo il TUEL rassicura nella scelta, statuendo un principio d’ordine generale, ma la speciale previsione dell’art. 5, comma 3, del d.m. attuativo, che consente ai comuni di minori dimensioni demografiche di espandere la propria capacità di assumere fino a 38.000,00 euro per comandare poi il personale all’unione, pone in luce un meccanismo molto simile.

In detta sede, il legislatore ha ipotizzato che il tutto si concreti in un comando, per qualche ragione che probabilmente è legata, s’immagina, alla sottolineatura della non applicabilità diretta alle unioni delle nuove regole.

Naturalmente, nel percorso prefigurato, occorrerà tenere conto delle eventuali previsioni statutarie che disciplinano il caso della cessazione dell’unione, e/o degli eventuali  protocolli sottoscritti con le parti sindacali circa l’eventuale riassorbimento del personale da parte dei comuni, e ogni altra disposizione che si sia stabilita per regolare il caso nel quale il personale direttamente assunto dall’unione (come sarebbe la figura in esame) debba un giorno essere assorbito dai comuni aderenti, in caso di scioglimento della forma associata.

Si tratta evidentemente di un ragionamento, in questa difficile fase di prima vera applicazione delle nuove norme, ma la natura della programmazione dei fabbisogni e la vigenza delle norme che prevedono il meccanismo riassunto sopra, pare portino a preferire questa soluzione.