Domanda

Dopo il CCNL del 21.05.2018, l’ente è obbligato ad adottare un orario di lavoro su cinque giorni alla settimana?

Risposta

La disposizione contrattuale di riferimento è l’art. 22 che conferma, al pari della precedente previsione sostituita (art. 17, CCNL 6.7.1995), che l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato su cinque giorni.

Vengono fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

La previsione è del tutto coerente con la disposizione di legge contenuta all’art. 22, comma 2, della Legge 724/1994, secondo la quale, nelle amministrazioni pubbliche, l’orario di lavoro settimanale ordinario si articola su 5 giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici.

Di fatto la previsione dei 5 giorni lavorativi non può essere considerata un vincolo oppure una previsione non derogabile. Questo in ragione non soltanto di una fonte legale di riferimento che lo consente, ma anche di un’esigenza di servizio che deve essere sempre soddisfatta attraverso l’articolazione dell’orario di lavoro e che da essa dipende.

Non ultimo, l’articolazione dell’orario di lavoro subisce l’ingerenza di un’articolazione dell’orario di servizio che compete alla autonoma valutazione organizzativa dell’ente, che vi provvede nel rispetto delle competenze.

Se l’esigenza organizzativa e operativa da soddisfare richiede una presenza su sei giorni, anziché su cinque, l’ente provvederà in questo senso, tenendo conto anche delle particolari caratteristiche dell’utenza. Uno dei criteri di cui tenere conto nella definizione dell’articolazione dell’orario di lavoro è infatti l’ampliamento delle fruibilità dei servizi da parte dell’utenza.

Nelle dinamiche relazionali da instaurare con le parti sindacali va ricordato che l’articolazione dell’orario di lavoro è materia oggetto di confronto mentre l’orario di servizio e di apertura al pubblico non sono in alcun modo oggetto di relazioni sindacali.