Domanda
Con una sentenza del locale Tribunale, un minore residente nel nostro Comune è stato affidato ai nonni materni. Ora lo stesso minore ha necessità di avere la carta di identità valida per l’espatrio, per poter viaggiare all’estero in occasione di una gita scolastica. È possibile in questo caso rilasciare la carta d’identità al minore valida per l’espatrio con la firma di assenso dei nonni? I genitori con questa sentenza hanno perso la responsabilità genitoriale?
Risposta
Per rispondere correttamente sarebbe necessario capire quale sia l’esatto contenuto della sentenza citata.
Comunque, risulta possibile fornire indicazioni adatte a risolvere tutte le casistiche previste.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/1993 prevede che per il rilascio ai minori della carta di identità valida per l’espatrio sia necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio ai sensi art.1 D.P.R.649/74.
Quest’ultimo DPR richiama le condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), la quale, all’art. 3, prevede che non possano ottenere il passaporto coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare.
In linea di massima il fatto che sia stato adottato un provvedimento di affidamento del minore ai nonni, non presuppone necessariamente che i genitori abbiano perso la responsabilità genitoriale. Questo lo si può desumere unicamente dall’analisi della sentenza in questione.
Quindi, riassumendo:
- se i genitori hanno conservato la responsabilità genitoriale e il minore è affidato ai nonni, serve l’assenso dei genitori e anche dei nonni (essendo affidatari);
- se, al contrario, i genitori hanno perso la responsabilità genitoriale, allora serve l’assenso del tutore e degli affidatari (salvo il caso che le due figure siano coincidenti). In assenza è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
È essenziale farsi produrre il provvedimento giudiziale per capire quali siano le disposizioni che contiene.