Domanda

Abbiamo ricevuto la dichiarazione per il cambio di residenza di un minore, con provenienza da altro comune, presso i nonni materni. La dichiarazione è stata resa e sottoscritta da entrambi i genitori presenti. Abbiamo provveduto ad acquisire anche le firme dei nonni, peraltro anch’essi presenti. La pratica risulta ancora in iscrizione preliminare e sono in corso gli accertamenti per la verifica della dimora abituale. È sorto però un dubbio sulla legittimità dell’iscrizione di un minore presso una residenza diversa da quella dei genitori, in particolare vorremmo capire se, così facendo abbiamo operato correttamente, oppure se abbiamo agito in contrasto con l’articolo 45 del codice civile (secondo cui “Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive“) e se pertanto sia necessario annullare la pratica di immigrazione a prescindere o meno dalla conferma della dimora abituale.

 

Risposta

Per poter rispondere in modo corretto è necessario tener presente le seguenti considerazioni:

– il principio fondamentale che informa tutto l’ordinamento anagrafico è quello per il quale ogni cittadino viene registrato come residente nel luogo in cui ha la sua dimora abituale;
–  il paragrafo 5 delle Avvertenze generali sulle disposizioni della legge anagrafica, contenute nella Circolare ISTAT, Metodi e Norme 1992, precisa che:

“5. La disposizione concernente l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà o la tutela deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Al riguardo, giova, comunque, far presente che il contenuto dell’art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l’iscrizione delle persone nell’anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l’iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela. Per la stessa considerazione per la quale l’anagrafe, secondo il sistema accolto nella legge n. 1228, deve riflettere la reale ed effettiva distribuzione, nel territorio dei vari Comuni, della popolazione ivi residente, i coniugi che per qualsiasi motivo vivono separatamente in Comuni diversi devono essere iscritti nell’anagrafe del Comune nel quale ciascuno di essi ha la dimora abituale e ciò senza pregiudizio dei diritti e doveri ad essi derivanti dal matrimonio per effetto delle disposizioni del Codice civile.” (pagg. 41-42);

– le stesse avvertenze ISTAT citate dispongono che è possibile addirittura intestare una scheda di famiglia ad un minorenne se questi abita da solo, senza i genitori, dovendosi solo annotare sulla scheda gli estremi di colui che esercita la potestà genitoriale (pag. 44);

– nel caso descritto nel quesito l’ufficio anagrafe ha acquisito la richiesta sia dei genitori che dei nonni, quindi da questo punto di vista di problemi non ce ne sono, ovviamente il minore deve avere la dimora abituale nel vostro comune.

Pertanto, tenuto conto di queste osservazioni, secondo la mia opinione è possibile procedere con l’iscrizione, se verrà confermata la dimora abituale presso il territorio comunale.