Domanda

È possibile utilizzare le cd “body cam” per il servizio di Polizia locale?

Risposta

Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico permette a chiunque di riprendere situazioni e registrare immagini con estrema facilità. Le telecamere hanno dimensioni ridotte e prestazioni elevate con costi ormai quasi irrisori.

Tra questi dispositivi ci sono le cd “body cam”: sono dispositivi che si indossano sulla divisa e sono molto utili nell’ambito della sicurezza, anche per l’effetto preventivo e deterrente. Il soggetto che sa di essere ripreso, nella maggior parte dei casi, modifica il proprio comportamento affinché rientri in un ambito più “civile”. Si pensi che le più evolute “body cam” consentono di trasmettere i dati in tempo reale alla centrale operativa.

Insomma senza doversi addentrare troppo in questioni tecniche, tali dispositivi hanno una estrema facilità d’uso e prestazioni sia visive che di modalità di impiego che possono essere definite utili in molteplici situazioni.

Per quanto riguarda i vincoli e le corrette procedure amministrative per l’utilizzo da parte dei Comandi di Polizia e dei singoli operatori di tali body cam, la questione è incentrata sia sulla tutela dei soggetti ripresi, sia sulla legittimità per gli operatori di polizia stessi ad indossarle.

Sulla materia si è espresso il “Garante sulla privacy” con parere del 31 luglio 2014, facendo rientrare l’ipotesi di utilizzo di tali apparecchiature nell’art. 53 del D.lgs. 196/2003 (ora nel D.lgs. 51/2008).

Sulla scorta di tale indirizzo, si ritiene dunque che l’utilizzo delle “body cam” debba essere disciplinato dal regolamento comunale sulla videosorveglianza, che deve prevedere al suo interno apposite disposizioni sull’uso di tali dispositivi.

In tal senso il regolamento dovrà prevedere un responsabile del trattamento e, conseguentemente, un provvedimento che disciplini specificatamente l’utilizzo di tali dispositivi. Tale provvedimento dovrà individuare le situazioni e le circostanze di attivazione della “body cam” e i soggetti che possono autorizzare l’avvio (non si esclude possa essere l’operatore stesso). Altresì dovrà stabilire quali siano i soggetti preposti a visionare le riprese ed incaricati a prelevare e conservare i dati, nonché le metodologie di conservazione e cancellazione.

È essenziale, infine, che delle operazioni di registrazione e la conseguente acquisizione dei dati, ne sia dato formalmente atto ai sensi degli artt. 348, 354 e 357 del c.p.p., nel caso si tratti di fatti di rilievo penale.  Nel caso di accertamenti di natura amministrativa, allo stesso modo, ne sarà dato atto con verbale ex art. 13 della L. 689/81.