Domanda
Abbiamo dei dubbi relativi all’autenticazione delle firme riguardo alle elezioni politiche del 4 marzo. Ci sono delle novità a proposito dopo l’entrata in vigore del Rosatellum?
Risposta
I soggetti competenti ad autenticare le firme in materia elettorale sono quelli previsti dall’art. 14 della l. 53/1990: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Oltre a questi sono previsti anche i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (cd. Rosatellum), come possiamo notare, oltre alle figure tradizionalmente competenti, sono abilitati ora anche i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e i consiglieri metropolitani. Questo ovviamente a seguito dell’introduzione delle Città metropolitane, quali enti locali territoriali.
È necessario sottolineare che le funzioni di autenticazione devono essere materialmente svolte da tali soggetti all’interno del territorio di rispettiva competenza. I consiglieri provinciali e i funzionari provinciali incaricati possono ancora autenticare le firme, anche se le province sono organi eletti con consultazioni di secondo grado. Questo non incide sulle loro potestà autenticanti.
In conclusione segnaliamo che la legge 3 novembre 2017, n. 165 ha inoltre previsto – esclusivamente per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 – che sono abilitati all’autentica delle firme nel procedimento elettorale, oltre ai soggetti previsti dall’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all’albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale (cd. avvocati «cassazionisti»).