Domanda
Nel nostro comune si svolgeranno le elezioni europee e comunali.
Chiediamo dei chiarimenti sulla autenticazione delle firme in occasione delle elezioni del 26 maggio.
In particolare per quanto riguarda i soggetti che possono autenticare, i modi e i tempi delle autenticazioni stesse.
Risposta
Ai sensi dell’art. 14 della legge 53/1990, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia; inoltre, sono competenti i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.
È da sottolineare che il potere di autenticazione attribuito ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali;
I segretari comunali o i funzionari incaricati dal Sindaco svolgono le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge, ma i comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l’espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale ed in luogo pubblico o aperto al pubblico purché all’interno del territorio comunale.
È importante rimarcare che per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali, non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione amministrativa introdotti dall’art. 15 della legge 183/2011.