Domanda

Nel nostro comune, per rendere anonime le persone a cui viene erogato un contributo, utilizziamo le iniziali. A un corso di formazione ci è stato detto che non vanno bene. Come potremmo agire per essere trasparenti e rispettare le norme di legge in materia di privacy?

Risposta

L’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cosiddetto decreto Trasparenza), prevede l’esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi dei destinatarie di provvedimenti  di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale.

Trattandosi di categorie di persone ben delineate, l’esclusione deve intendersi assoluta, per cui l’ente dovrà adottare tutte le cautele necessarie a rendere non identificabili i soggetti beneficiari. In tal senso, l’uso delle iniziali del cognome e nome, a nostro giudizio, non risponde affatto alle caratteristiche che una sana operazione di anonimizzazione dovrebbe garantire.

Molto più valido ci appare, alla luce delle Linee guida del garante privacy,  l’utilizzo di un codice identificativo sostitutivo, con il quale individuare il soggetto beneficiario di un contributo economico.

A completamento informativo, si fa presente che:

a)    per contributi e sovvenzioni occorre rifarsi alle disposizioni dell’art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del regolamento (obbligatorio) presente in ogni ente;
b)    nella sezione Amministrazione trasparente l’obbligo riguarda solamente i contributi di importo superiore a 1.000 euro, erogati con appositi atti di concessione;
c)    la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e, quindi, deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento;
d)    l’elenco dei contributi erogati, deve essere reso anche disponibile nella sezione «Amministrazione trasparente», secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione;
e)    molte amministrazioni – prevedendolo nella sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione – hanno esteso l’obbligo di pubblicare tutti gli atti di concessione di contributi o vantaggi economici, di qualsiasi importo.

Resta, comunque, confermato l’obbligo di non rendere identificabili i nominativi dei beneficiari (persone fisiche), quando il contributo è dovuto per situazione di salute o legata a condizione socio-economica, quali – ad esempio – graduatorie compilate mediante reddito ISEE o altri parametri economici, di norma, stabiliti nei vari regolamenti in materia.

Per comprendere meglio tutta la questione del rapporto tra obblighi di pubblicità e trasparenza e obblighi di tutela dei dati delle persone fisiche, si consiglia un’attenta lettura (e applicazione) delle Linee Guida del Granate privacy italiano, datate 15 maggio 2014, rubricate “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” [1].

Per coloro che redigono e approvano atti che vengono pubblicati sui siti web delle amministrazioni (albo pretorio e amministrazione trasparente), le citate Linee guida sono la “Bibbia” a cui attenersi con scrupolo e meticolosità.

[1] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436