Domanda
Ci è stato richiesto il rilascio di un estratto per riassunto dell’atto di nascita di un cittadino nato nel nostro comune. Consultando i registri di stato civile, sull’atto di nascita in questione, è emersa la presenza di un’annotazione di apertura dell’amministrazione di sostegno nel corso del 2015 e la successiva chiusura nel 2016. In questo caso le due annotazioni devono essere riportate negli estratti per riassunto?
Risposta
La regola generale (salvo rare eccezioni previste da leggi specifiche – ad esempio le norme in materia di adozione) è quella per cui l’estratto per riassunto debba riportare tutte le annotazioni integrative, ovvero quelle che si aggiungono al contenuto dell’atto. Non vanno invece riportate le annotazioni modificative del contenuto dell’atto (es. il cambiamento di cognome), ma l’estratto deve essere rilasciato tenendo già conto delle modificazioni apportate.
L’argomento oggetto del quesito viene trattato dal Ministero dell’Interno nel Massimario per l’Ufficiale di stato civile- edizione 2014 – al Capitolo XIV – Rilascio di estratti e certificati, che dispone:
“Si ritiene che gli estratti per riassunto degli atti di nascita, relativi a persone nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento, ancora in essere, di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, debbono essere rilasciati con le predette annotazioni, se non revocate, al fine di perseguire la preminente funzione di pubblicità dell’atto in questione.
Tali annotazioni non dovranno invece essere riportate in detti estratti nel caso in cui il provvedimento sia stato successivamente revocato o sia stata chiusa l’amministrazione di sostegno.”
Pertanto, in assenza di una norma ad hoc, è lo stesso Ministero dell’Interno a prevedere l’omissione dell’annotazione negli estratti, nel caso in cui l’amministrazione di sostegno sia già chiusa.