Domanda

Il comune deve appaltare  un servizio biennale del valore di € 30.000,00, al netto dell’IVA, con opzione di rinnovo per altri due anni per ulteriori € 30.000,00  e con proroga c.d. tecnica.

Nella richiesta del CIG come deve essere considerato l’eventuale rinnovo, nonché la proroga tecnica prevista negli atti di gara ai sensi dell’art. 106, comma 11, del codice?

Risposta

Il codice CIG (codice identificativo gara), quale strumento che consente di assolvere agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio, di contribuzione e di tracciabilità dei flussi finanziari, deve essere acquisito dal responsabile del procedimento, e riportato a seconda della tipologia delle procedure, nel bando o avviso di gara, nella lettera d’invito e negli acquisti privi di tali modalità nel contratto.

L’esatta quantificazione del valore di un affidamento incide sulle diverse modalità di acquisizione del CIG che, per importi pari o superiori a 40.000,00 euro, avviene attraverso il sistema c.d. SIMOG,  a cui si ricollegano gli adempimenti di cui sopra,  ovvero nella forma dello Smart CIG per gli affidamenti al di sotto di tale soglia, con funzioni prevalentemente di monitoraggio.

Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, “il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo”.

Pertanto, con riferimento alla procedura di gara che l’amministrazione deve appaltare, nell’acquisizione del CIG, da effettuarsi tramite il sistema SIMOG, il RUP dovrà riportare nei passaggi relativi alla registrazione:

  • importo a base d’asta: € 60.000,00;
  • l’appalto prevede ripetizioni : SI.

In sede di rinnovo, trattandosi di una nuova manifestazione di volontà delle parti contraenti, la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo CIG, sempre tramite il sistema SIMOG (ma non pagare un nuovo contributo), specificando:

  • importo a base d’asta: € 30.000,00;
  • ripetizione di precedente contratto: SI;
  • CIG contratto originario: (riportare il codice CIG del contratto originario).

La  modifica della durata contrattuale in corso di esecuzione, prevista negli atti di gara,  per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (c.d. proroga tecnica), non deve essere computata nel valore stimato originario dell’appalto. Solo qualora la modifica comporti un aumento del 20% del valore contrattuale, la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo CIG, con procedura semplificata (Smart CIG) od ordinaria, in base al valore della modifica, indicando nella tendina “procedura di scelta del contraente”: affidamento diretto per variante superiore al 20% dell’importo contrattuale.

Al contrario, è necessario considerare nel valore complessivo dell’appalto l’eventuale proroga, quale opzione inserita nel capitolato e finalizzata alla prosecuzione del rapporto contrattuale per un tempo prestabilito (esercitabile esclusivamente dalla pubblica amministrazione, con obbligo dell’operatore di assoggettarvisi).

Ad esempio, nel caso di un appalto avente durata certa biennale del valore di  30.000,00 euro, con eventuale opzione di proroga annuale per un importo di 15.000,00 euro, in sede di registrazione del CIG, tramite il sistema SIMOG, il RUP dovrà riportare nel passaggi relativi all’acquisizione del CIG:

  • importo a base d’asta: € 45.000,00;
  • l’appalto prevede ripetizioni : NO.