Domanda
È pervenuta all’ufficio protocollo una richiesta di accesso agli atti, presentata come accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013). La richiesta riguarda una lettera – indirizzata ai servizi sociali del comune – nella quale il capo-famiglia descrive una serie di situazioni relative alla situazione socio-economica del nucleo familiare, con, anche, indicazioni sullo stato di salute di un componente. E’ possibile accogliere la richiesta?
Risposta
L’accesso civico generalizzato, così come introdotto dal d.lgs. 97/2016, modificativo del d.lgs. 33/2013, introduce nel nostro ordinamento una vera e propria libertà di accesso alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione, risultando finalizzato ad assicurare al cittadino un controllo “sociale” sull’azione amministrativa e la verifica sul rispetto dei canoni dell’imparzialità e della trasparenza.
Tale libertà incontra, ad ogni modo, dei limiti stringenti individuati dal legislatore all’art. 5, comma 2-bis – laddove sono specificate le esclusioni poste a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti – e specificati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1309, del 28 dicembre 2016, di approvazione delle “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del d.lgs. 33/2013”.
Tra i limiti privatistici, per quanto qui rileva, non può non essere tenuta in considerazione l’esclusione “relativa” – così denominata dall’ANAC in considerazione della valutazione caso per caso richiesta alle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, a dispetto delle esclusioni “assolute” dove l’accesso generalizzato è inibito da norme di legge in via preventiva e generale – derivante dalla protezione dei dati personali.
L’Ente, dispone l’ANAC, con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi ad oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali, “deve valutare, […] , se la conoscenza di da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato”.
L’Ente è, quindi, tenuto obbligatoriamente, al pari dell’accesso agli atti ex legge 241/1990, ad interpellare eventuali soggetti controinteressati all’ostensione del documento e ad effettuare una valutazione generale del potenziale pregiudizio concreto, tenendo conto altresì di ulteriori elementi quali:
- le conseguenze, legate alla sfera morale, relazionale e sociale, che potrebbero derivare dall’interessato dalla conoscibilità, da parte di chiunque del dato o del documento richiesto;
- la ragionevole aspettativa dell’interessato al trattamento dei propri dati personali, specie in relazione ai così detti dati sensibili o giudiziari, da cui possono derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali;
- la circostanza che la richiesta di accesso generalizzato riguardi dati o documenti contenenti dati personali di soggetti minori, la cui conoscenza può ostacolare il libero sviluppo della loro personalità, in considerazione della particolare tutela dovuta alle fasce deboli.
Ciò premesso, si consiglia di attivare la procedura di notifica al controinteressato e, sulla base anche, delle eventuali osservazioni che perverranno, effettuare una specifica valutazione del caso.
Considerato che il documento oggetto della richiesta di accesso generalizzato, riguarda la libertà e segretezza della corrispondenza (diritto garantito dall’art. 15 della Costituzione – diritto di rango superiore alla legge ordinaria) e contiene una serie di dati personali delicati, quali la situazione di salute e quella socio-economica del nucleo familiare, rientranti nella categoria dei “sensibili”, si ritiene, ad ogni modo, che ben difficilmente possa essere accolta l’istanza.
La richiesta in oggetto appare, peraltro (ed in tal senso potrebbe muoversi l’Amministrazione nell’orientare il richiedente, così come previsto dalla circolare ministeriale n. 02/2017), meglio inquadrabile nell’ipotesi dell’accesso agli atti, ex legge 241/1990. Una richiesta debitamente motivata, ai sensi degli artt. 22 e seguenti, della legge sul procedimento amministrativo potrebbe, infatti, andare incontro ad un esito positivo, a condizione che sia presente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.