Revoca permesso di soggiorno

Nel regolamento anagrafico non è prevista una procedura di cancellazione immediata per coloro ai quali viene revocato il permesso di soggiorno.

In questi casi è necessario provvedere tramite la procedura prevista dall’art. 11 comma 1 lett. c) DPR n. 223/1989 (cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale), una volta trascorso il periodo di sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno oppure, come nel caso specifico, dalla data di comunicazione della Questura (la revoca è equiparabile alla scadenza). L’articolo 11 dice:

1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: “[…] c) … per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.

L’articolo 7 citato, relativamente all’obbligo della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale, prevede:

“[…] 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”.

Dalle norme sopra riportate possiamo chiaramente dedurre che una volta che sono trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno (o dalla revoca, come in questo caso), l’Ufficiale d’anagrafe dovrà inviare un avviso (possibilmente tramite raccomandata A/R) all’indirizzo dell’interessato, con il quale si invita il cittadino a presentarsi, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, corredata dal permesso rinnovato. I cittadini stranieri non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, al fine di evitare la cancellazione, è sufficiente la ricevuta di presentazione della domanda del permesso di soggiorno, nel caso questo sia ancora nella fase del rinnovo. Nel caso in cui, nonostante l’invito il cittadino non si presenti, passati 30 giorni, l’ufficiale d’anagrafe provvede alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.