Il DL 87/2024 ha introdotto importanti modifiche all’art. 6, comma 8, DLgs. 471/97, con efficacia dal 1° settembre 2024, riguardanti le sanzioni a carico del cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa la fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare.
Tali sanzioni sono distinte da quelle irrogabili nei confronti del cedente e la loro misura è stata ridotta al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (rispetto al precedente 100%). La nuova norma precisa, inoltre, che non sussiste l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione IVA derivati da un requisito soggettivo dell’emittente stesso non direttamente verificabile.
Anche la procedura di regolarizzazione è stata modificata.
Fino al 31 agosto 2024, il cessionario, per evitare la sanzione, doveva emettere un’autofattura “denuncia”, previo pagamento dell’imposta, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, entro i successivi 30 giorni, nel caso di omessa fatturazione da parte del proprio cedente/fornitore; ovvero entro 30 giorni dalla registrazione nel caso di ricezione di fattura irregolare.
A partire dal 1° settembre 2024, invece, il cessionario/committente deve comunicare l’omissione o l’irregolarità della fattura all’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli strumenti dalla stessa messi a disposizione, entro 90 giorni dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Non è più richiesto quindi il previo versamento dell’IVA.
Con la pubblicazione della versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica del 31 gennaio scorso, l’amministrazione finanziaria ha introdotto il nuovo codice Tipo Documento “TD29” per consentire al cessionario o committente di comunicare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore. Tale modifica, che avrà effetto dal 1° aprile 2025, sostituirà l’uso del precedente codice TD20.
Durante Telefisco del 5 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato inoltre che “la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore. Invero, la violazione punita dall’articolo 6, comma 8, non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione. In ragione di quanto disposto dall’art.5 del decreto legislativo n. 87 del 2024, la nuova formulazione trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò detto, al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre far riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore. Conseguentemente, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente”.
A tal proposito, è opportuno sottolineare che la violazione degli obblighi di regolarizzazione può essere contestata esclusivamente qualora sia stato effettuato il pagamento della prestazione, non essendo sufficiente che il servizio sia stato semplicemente reso (cfr. ex multis Cass. 13268/2024). È infatti il pagamento del corrispettivo a costituire il limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione (cfr. Cass. 9064/2021).
Per quanto riguarda gli Enti locali, gli obblighi di comunicazione “spia” restano limitati al contesto commerciale, essendo il richiamato art. 6, comma 8, applicabile esclusivamente ai cessionari/committenti che abbiano acquistato beni o servizi nell’ambito di imprese, arti o professioni (cfr. C.T. II grado Bolzano 2.1.2017 n. 6/1/17).
Conosci il nostro servizio fiscale più richiesto del momento?
FiscalmenteÉ un servizio di risposta a quesiti come supporto continuativo per la gestione della fiscalità passiva del tuo Ente (IVA, IRAP, Imposta di Bollo e Registro – Sostituto d’imposta).
Scopri tutti i servizi di Publika in materia fiscale