Ammesso il ravvedimento operoso in caso di errori o tardivo invio telematico delle Certificazioni Uniche. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circ. 12/E del 31 maggio 2024, dichiarando superato il proprio precedente orientamento contrario.
Come noto le CU 2024 devono essere trasmesse:
– entro il 18 marzo (in quanto il 16 cade di sabato), se rilevanti ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata;
– entro il 31 ottobre (termine di presentazione del modello 770/2024), se contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
L’art. 4, comma 6-quinquies, del Dpr 322/98, oggetto nel corso degli anni di numerose modifiche, prevede la sanzione di euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata (con un massimo di euro 50.000,00 per sostituto d’imposta).
Lo stesso articolo fissa altresì che:
– in caso di plurime violazioni non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico;
– la sanzioni non è irrogabile se gli errori commessi vengono corretti nei 5 giorni successivi alla scadenza prevista per l’invio;
– la sanzione di euro 100,00 è ridotta ad 1/3 (ovvero ad euro 33,33 con un massimo di euro 20.000,00) se la certificazione errata/tardiva è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista per l’invio.
La legge 15/22, di conversione del DL 228/21, ha introdotto nel citato art. 4 il comma 6-quinquies.1, che ha stabilito l’esclusione dell’applicazione della sanzione nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, ove la trasmissione della corretta certificazione sia effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine di invio.
Lo scenario sanzionatorio così dettagliato, in assenza di indicazioni ad hoc del Legislatore, ha fatto sorgere dubbi circa l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso che, notoriamente, comporta la riduzione delle sanzioni di un quantum modulato in funzione dell’entità del ritardo della regolarizzazione spontanea.
In passato l’Agenzia delle Entrate, valorizzando l’aspetto dell’essenzialità delle CU per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate dei contribuenti che determina a cascata il necessario rispetto dei termini per l’invio, aveva concluso per l’incompatibilità delle violazioni in esame con l’istituto del ravvedimento operoso (cfr. circ. n. 6/E del 2015).
Preannunciava invece il cambio di rotta, nel 2022, il riconoscimento del ravvedimento nell’ipotesi di irregolarità riguardanti gli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, anch’essi necessari per la predisposizione della dichiarazione precompilata (cfr. ris 22/E del 2022).
Il chiarimento dei giorni scorsi fuga ogni dubbio. Con la circ. 12 l’Agenzia precisa infatti che, in assenza di espressa previsione di segno contrario da parte del Legislatore, “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi”.
Essendo la sanzione di cui al citato art. 4 ravvedibile, l’importo da versare in caso di errori/ritardo può essere ridotto da 1/9 a 1/5 ai sensi delle lett. da a-bis) a b-quater) dell’art. 13 comma 1 D.lgs. 472/97.
Esemplificando, la regolarizzazione delle violazioni entro i 60 giorni dal termine di invio non richiederà più il pagamento di euro 33,33 per ogni certificazione, bensì di euro 3,70 (ovvero 33,33/9).