E’ possibile scorrere le graduatorie formate a seguito delle procedure per progressione verticale (fra le aree)?
Se si, questo scorrimento ha priorità rispetto all’indizione di un nuovo concorso pubblico?
Le questioni poste nel quesito sono state recentemente trattate dalla giurisprudenza amministrativa, come di seguito sintetizzato.
Il TAR Sicilia-Palermo, sezione IV, nella sentenza 26 novembre 2024, n. 3274, ha ricordato che la progressione verticale esaurisce totalmente i propri effetti con l’assunzione di chi sia stato selezionato poiché chi non è stato selezionato non possiede in termini assoluti le esperienze e competenze necessarie per la verticalizzazione e ciò nel rispetto della ratio di tale particolare procedura.
Il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità al momento dell’assunzione del personale da reclutare si riferisce esclusivamente alle procedure d’accesso al pubblico impiego aperte alla generalità di coloro che siano in possesso dei requisiti culturali e di esperienza professionale previsti dal bando, “non anche a quelle che, come nella fattispecie, sono circoscritte ai soli dipendenti dell’amministrazione presso cui è espletato il concorso” (cfr. TAR Lazio-Roma, sezione II stralcio, 12 gennaio 2023, n. 499).
Le graduatorie formate in esito alle procedure di progressione tra le aree di cui all’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 non godono della preferenza di scorrimento rispetto all’indizione di nuova procedura concorsuale pubblica.
Lo ha ribadito il TAR Campania-Napoli, sezione IX, nella sentenza 21 novembre 2024, n. 6396.
Il Collegio, in proposito, ha rammentato che la giurisprudenza ha chiarito che il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie in vigore vale per le graduatorie che costituiscono l’esito di un concorso pubblico, non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate, data la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) che comporterebbe l’elusione della regola costituzionale dell’accesso dall’esterno (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 17 maggio 2023, n. 4923).
A nulla rileva lo svolgimento delle prove concorsuali secondo il principio del concorso pubblico e su tematiche omogenee ai due concorsi, in quanto, stante la diversa finalità sottesa alla procedura concorsuale per progressioni interne rispetto a quella relativa al pubblico concorso (aperto a soggetti esterni all’amministrazione), così dovendosi ritenere che applicare il principio dello scorrimento anche alle graduatorie delle progressioni verticali si porrebbe come un’eccessiva ed ingiustificata estensione della deroga del principio del concorso pubblico.
L’amministrazione, quindi, in detta fattispecie, nell’assumere la decisione di indire una procedura di pubblico concorso non ha alcun obbligo di motivazione rafforzata, potendo fare riferimento semplicemente alla mancanza della medesima graduatoria, con ciò esaurendo il suo obbligo motivazionale.
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