Norme antiabusivismo

Vorremmo un parere sulla questione dei documenti da acquisire ai fini delle norme “antiabusivismo”. In particolare, nel caso in cui la richiesta di residenza è presentata da un parente del titolare del contratto di locazione dell’immobile: è sempre necessario acquisire l’assenso del proprietario oppure è sufficiente l’assenso del locatario?

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80” con l’art. 5 (Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione.), ha introdotto la norma cd “antiabusivismo”.

La successiva Circolare n. 14/2014 del Ministero dell’Interno ha fornito alcune precisazioni.

Riassumendo possiamo dire che nel caso standard di nuova iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’interessato, ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredato dalle informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione. Il modello è quello predisposto dal Ministero dell’Interno, da allegare alla dichiarazione di iscrizione anagrafica. Chiaramente, nel caso in cui il cittadino fornisca unicamente la dichiarazione sostitutiva, si tratterà di verificare, quantomeno a campione, la veridicità delle dichiarazioni stesse (quindi l’effettiva esistenza del titolo di occupazione dell’alloggio). Pertanto se le dichiarazioni risulteranno vere, sarà possibile procedere con l’iter della pratica, mentre se il titolo dovesse risultare inesistente gli atti saranno nulli ab origine. I maggiori dubbi degli operatori nascono nei casi in cui il locatario già residente ospiti un parente o un’altra persona con la quale abbia un vincolo affettivo ed il proprietario dell’immobile non sia d’accordo.

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione anagrafica riguardi un parente o un ospite del titolare del diritto di occupazione dell’immobile (ad es. titolare di un contratto di locazione non scaduto) è sufficiente la dichiarazione del locatario in merito alla sussistenza di tale legame, a prescindere da eventuali clausole contrattuali che potrebbero limitare il diritto di ospitalità, che valgono solo a regolare i rapporti tra le parti e comportano conseguenze eventualmente solo in questi ultimi rapporti (l’ufficiale d’anagrafe in fase di dichiarazione di residenza non deve entrare nel merito dei rapporti tra proprietario e locatario, deve solo verificare l’esistenza di un titolo legittimo di occupazione).

A sostegno di questa tesi vi sono numerose sentenze della Cassazione (n. 477 del 22.01.1988, n. 14343 del 19.06.2009, n. 9931 del 18.06.2012). Alla luce di queste pronunce viene rimarcato che il diritto di dare ospitalità è costituzionalmente garantito, derivante dai doveri di solidarietà, come previsto dall’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Pertanto viene confermato il fatto che nel caso di richiesta di iscrizione anagrafica di un parente o di un ospite del soggetto titolare del diritto di occupazione dell’immobile, è sufficiente la dichiarazione di quest’ultimo in merito alla sussistenza di tale legame, a prescindere da eventuali clausole contrattuali che potrebbero limitare il diritto di ospitalità, che valgono solo a regolare i rapporti tra le parti e comportano conseguenze eventualmente solo in questi ultimi rapporti (come detto sopra l’ufficiale d’anagrafe in fase di dichiarazione di residenza non deve entrare nel merito dei rapporti tra proprietario e locatario, deve solo verificare l’esistenza di un titolo legittimo di occupazione). Il titolo di legittima occupazione dell’alloggio da parte del parente o anche solo dell’ospite del titolare del contratto di locazione è la dichiarazione di ospitalità del locatario. La persona ospitata dovrà essere iscritta, secondo logica, nel medesimo stato di famiglia del locatario. Se così non fosse saremmo di fronte ad una situazione contraddittoria: una dichiarazione di ospitalità (che presuppone la presenza di un legame) e una richiesta di residenza nella quale si dichiara l’assenza di vincoli tra i componenti della famiglia. In presenza di tale tipo di dichiarazione, con la conseguente costituzione di stati di famiglia separati, il titolo di occupazione legittima dell’alloggio potrebbe essere ad es. il consenso del proprietario, essendo comunque necessaria e sufficiente, in fase di presentazione dell’istanza, la dichiarazione fornita dall’interessato, da verificare successivamente.