Con un breve comunicato diffuso nella sezione Finanza Locale del proprio sito web, il Ministero dell’Interno ha dato il via libera ad un ulteriore differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2023-2025. La scadenza viene ora fissata al 15 settembre 2023. Per l’individuazione del nuovo termine, precisa il comunicato, si è tenuto conto anche delle difficoltà connesse all’insediamento dei nuovi consigli comunali e delle eccezionali urgenze che i comuni hanno dovuto sostenere in occasione degli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito molti territori del nostro Paese.
Ci si può chiedere che senso abbia fissare a tre mesi dalla fine dell’esercizio il termine per approvare quello che dovrebbe essere lo strumento principe per la programmazione dell’attività dei comuni. Ci si può anche chiedere, ancora una volta, quale utilità possa avere una proroga che arriva a pochi giorni dalla scadenza previgente del 31 luglio, quando molti consigli comunali sono sicuramente già convocati. Come già evidenziato in occasione della precedente proroga disposta dal Ministero, un beneficio in realtà c’è e riguarda tutti gli enti locali destinatari della norma, anche quelli che il bilancio preventivo lo hanno già approvato, magari anche da mesi. L’ennesima proroga del termine di approvazione del bilancio al 15 settembre 2023 riapre per tutti la possibilità di modificare i propri regolamenti e di conseguenza le proprie aliquote e tariffe dopo la scadenza della salvaguardia degli equilibri, che spira proprio oggi. A dircelo è, infatti, l’art. 13 comma 5-bis del decreto-legge n. 4/2022, che così dispone: “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.
Con questo ulteriore differimento si pone però un problema tutt’altro che marginale. Come conciliare la nuova scadenza di bilancio con l’art. 193 del Tuel, secondo il quale la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il conseguente assestamento generale, il cui termine perentorio è in scadenza oggi, sono l’ultima occasione in corso d’anno per mettere mano ad aliquote e tariffe delle entrate comunali?
Qui il Comunicato del 28 luglio 2023 del Ministero dell’Interno