Le prove scritte di concorso si possono ancora svolgere in modalità cartacea

Anche in vigenza dell’attuale art. 13, comma 2, del d.p.r. 487/1994 (sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. n, del d.p.r. 82/2023) l’amministrazione conserva la facoltà di decidere per lo svolgimento delle prove scritte in modalità cartacea e non informatizzata.

Infatti, sia l’esegesi testuale operata nel raffronto tra la precedente versione testuale della norma e quella attuale (che non include più l’avverbio “esclusivamente”) sia l’interpretazione sistematica, in rapporto all’art. 1, comma 3, del d.p.r. 487/1994, a norma del quale è essenziale garantire lo svolgimento del concorso pubblico in modo da assicurarne l’imparzialità e l’efficienza, rendendo possibile (e non doveroso) l’ausilio di sistemi informatici (“Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali”), inducono a ritenere che, pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della pubblica amministrazione e devono rispondere a logiche di razionalità ed efficienza organizzativa.

Di conseguenza:

– (a mente della sopra citata norma), l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale, con la conseguenza che l’amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto;

– rispetto all’uso nelle prove scritte di supporti informatici, la redazione degli elaborati su carta dovrà essere disciplinata specificatamente dall’ente, non potendosi più contare sulle garanzie formali che erano precedentemente previste dall’art. 13, comma 2, del d.p.r. 487/1994 e, dunque, spetterà all’ente indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l’anonimato dell’elaborato durante la sua correzione ai fini dell’assegnazione del punteggio, la sua effettiva riferibilità al candidato, che quest’ultimo lo abbia redatto durante le prove e così via.

In questo senso si è pronunciato il TAR Lazio-Roma, sezione II-bis, con la sentenza 13 febbraio 2024, n. 2948.