È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, il DLgs. 18 settembre 2024 n. 139, recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”, in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023).
L’art. 2 del DLgs. 139/2024 riporta le modifiche al DPR 131/86. L’intento è quello di semplificare e velocizzare le procedure, implementando la gestione telematica degli adempimenti. A seguito di tale intervento normativo si attendono i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate con i relativi dettagli tecnici.
Di seguito le modifiche maggiormente rilevanti con indicazione dell’articolo di riferimento del Testo unico dell’imposta di registro:
• Digitalizzazione della richiesta di registrazione degli atti scritti tramite modello informatico con invio telematico – art. 11 DPR 131/86.
• Digitalizzazione delle operazioni di cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione/affitto di beni immobili – art. 17 DPR 131/86;
• Conservazione telematica, da parte dell’Agenzia, degli atti registrati e successivo invio, trascorsi dieci anni, all’archivio notarile – art. 18 DPR 131/86.
• Fissazione del principio di autoliquidazione dell’imposta da parte dei contribuenti per gli eventi successivi alla registrazione – art. 19 DPR 131/86.
• Esclusione dalla imposizione, in sede di divisione, per i beni donati in vita dal defunto – art. 34 DPR 131/86;
• Fissazione del valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione, ai fini dell’imposizione, secondo il tasso di interesse legale con le modalità di cui all’art. 46 – art. 48 DPR 131/86.
• Fissazione del valore dei beni aziendali, ai fini dell’imposizione, secondo il valore venale dei beni, al netto delle passività aziendali risultanti dalle scritture contabili – art. 51 DPR 131/86.
• Applicazione dell’aliquota dello 0,5% o della minore imposta prevista per il contratto definitivo se, in virtù del preliminare, sono dovute somme a titolo di caparra confirmatoria o acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo – nota all’art. 10 DPR 131/86.
Si ricorda inoltre che, grazie all’intervento operato dal DLgs. 87/2024 del 14 giugno scorso, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ai sensi dell’art. 69 DPR 131/86, l’omessa registrazione degli atti rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro è sanzionata con la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta.
Se la richiesta di registrazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni trova applicazione la sanzione amministrativa del 45%.
Cancellata, invece, la previsione del minimo della sanzione pari ad euro 200.
Nonostante gli ultimi interventi giurisprudenziali (cfr. in modo particolare Cass. n. 10773/2024 in merito al carattere residuale della sanzione di cui all’art. 13 DLgs. 471/97 in tema di versamenti, che la renderebbe applicabile ogni qual volta non sussista una norma ad hoc in relazione ad una determinata violazione) permangono ancora forti dubbi e criticità in merito alla sanzione applicabile in caso di tardiva registrazione degli atti e delle denunce di eventi successivi.
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