Di seguito, riportiamo il testo del parere reso dall’ARAN, con nota prot. n. 6338 del 26 agosto 2024:
“Risposta a nota prot. n. 1589 del 20.04.2024 (prot Entrata Aran n. 3536 del 22.04.2024 e n. 5896 del 21.07.2024)
Con riferimento al quesito in esame, si osserva che il comma 1, dell’art. 23 del CCNL 16.11.2022, prevede testualmente che ‘Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore…’.
Come si evince dalla suddetta disposizione, la ripartizione degli oneri deve essere stabilita in convenzione. Ad ogni buon conto è ragionevole ritenere che gli oneri vengano equamente ripartiti e imputati sui rispettivi Fondi in relazione al tempo lavoro”.
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