La quantificazione degli stanziamenti di cassa nel bilancio di previsione

Di recente sono stato nominato responsabile finanziario in un comune. In questi giorni stiamo predisponendo il bilancio 2025-2027, in questo ente è prassi che le previsioni di cassa vengano definite dalla ragioneria applicando una percentuale ‘X’ rispetto agli stanziamenti iniziali e ai residui. Di fatto gli altri responsabili non svolgono alcun ruolo in merito. Ma è corretto agire così?


La prassi riportata nel quesito non rispetta né le indicazioni del principio contabile n. 4/1, da ultimo modificato dal D.M. 25/07/2023 che ha introdotto il c.d. ‘bilancio tecnico’, né quanto suggerito dalla Corte dei conti in varie pronunce rese in sede di verifica dei questionari dei revisori dei conti. La Riforma del 2015 ha puntato fortemente sulla previsione dei flussi di cassa che, come è noto, per la prima annualità del bilancio si affianca alle previsioni di competenza. L’automatismo di calcolo messo a disposizione dai software di contabilità è un valido ausilio per la loro quantificazione, sia in entrata che in uscita, ma non deve certo essere l’unico parametro da utilizzare a tal fine. Anzi, tutt’altro.

Non a caso la Sezione Veneto della Corte dei conti, nella recente pronuncia n. 291/2024/PRSE ha affermato che “in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere “sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità). (…) Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione”.

Con specifico riguardo alle previsioni di cassa, la Sezione Emilia-Romagna, nella delibera n.44/2024/VSG dello scorso maggio affermava invece che nel formulare le relative previsioni si deve tener conto dell’effettiva capacità dell’ente di pagare nel rispetto dei tempi di pagamento e assicurare un fondo di cassa finale non negativo, come previsto dall’art. 162 del Tuel. Ovviamente, il mero rispetto di questo obiettivo si ottiene agevolmente anche con una pedissequa applicazione di una percentuale fissa degli stanziamenti di competenza, come nel caso del quesito posto. Ma non è certo questo che chiede la Riforma. I magistrati emiliano-romagnoli affermano infatti che “(…) un bilancio di previsione dove gli stanziamenti di cassa (…) sono quantificati solo come somma degli stanziamenti di competenza e dei residui attivi da riscuotere non rispecchia la veridicità e l’attendibilità richieste”. E ancora: il D.M. del 25/07/2023, di modifica al principio contabile della programmazione, “(…) ribadisce il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi nell’elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi”.

D’altra parte se essi sono responsabili dei capitoli di entrata e di spesa che gli vengono affidati dalla giunta con il Peg, lo sono anche per le relative previsioni di cassa.

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