Nel mio Comune le entrate relative ai ruoli coattivi, e i relativi interessi, sanzioni e rimborsi di spese di notifica vengono spesso iscritti nello stesso capitolo di entrata. Non sarebbe più corretto suddividere le varie entrate in capitoli diversi?
L’accertamento contabile dei ruoli ordinari o coattivi è un’attività articolata che spesso, per mancanza di tempo o delle informazioni necessarie, viene semplificata fino ad arrivare all’accertamento per cassa.
La realtà è che la contabilizzazione di queste entrate richiede innanzitutto il recupero delle informazioni corrette; è necessario, sia in fase di emissione che in fase di incasso, recuperare le informazioni relative agli importi dei ruoli emessi, alle correlate sanzioni e interessi ed eventualmente alle quote dei rimborsi spesa di notifica.
La corretta iscrizione di queste entrate è naturalmente descritta dal principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011:
- Entrate tributarie: paragrafo 3.7.1 “Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento , e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto […] “L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate”. Paragrafo 3.7.6 “Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade”.
Quindi i ruoli coattivi relativi alle entrate tributarie già gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico non vanno accertati perché già iscritti in bilancio (si pensi alla Tari) mentre i ruoli coattivi, relativi a entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (si pensi all’Imu), devono essere iscritti nel momento in cui sono emessi gli avvisi di liquidazione con esigibilità nell’anno in cui scadono i termini di pagamento.
- Sanzioni e interessi: paragrafo 3.7.1 “Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento”.
- Rimborsi spese di notifica: non essendo esplicitamente previsto l’accertamento per cassa l’entrata è iscritta nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.
Oltre a una diversa modalità di accertamento e a una diversa esigibilità, queste entrate hanno naturalmente anche un differente piano dei conti:
- Entrate tributarie: E.1.01.01.06.002 “Imposta municipale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo” per esempio per l’Imu e E.1.01.01.51.002 “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo” per la Tari;
- Sanzioni: E.3.02.02.01.999 “Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie” oppure E.3.02.03.01.999 “Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese”
- Interessi: E.3.03.03.02.999 “Interessi attivi di mora da altri soggetti”
- Rimborsi spese di notifica: E.3.05.02.04.001 “Incassi per azioni nei confronti di terzi”
Un approfondimento va fatto anche sul fondo crediti di dubbia esigibilità: le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o coattivi e i rimborsi delle spese di notifica dovranno essere iscritti per l’intero importo emesso sul quale si dovrà calcolare un adeguato accantonamento al fondo crediti; le entrate da sanzioni e interessi, accertate per cassa, non necessitano di questo accantonamento.
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