La contabilizzazione del conguaglio dei fondi Covid-19

Dal decreto ministeriale di conguaglio delle risorse Covid-19 del 08/02/2024 il mio comune è risultato essere in surplus. Come devo iscrivere a bilancio le somme da restituire?


Il riferimento normativo della regolazione finale dei fondi Covid-19 è contenuto nel comma 507 e seguenti della legge di bilancio 2024 (n. 213/2023). Nello specifico, per gli enti in surplus esso ha previsto la restituzione allo Stato delle risorse ricevute in eccesso. Il successivo comma 508 ha invece istituito un fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 a beneficio dei soli enti che sono risultati essere in deficit di risorse.

In particolare per i primi, il decreto ministeriale dell’8 febbraio scorso ha fornito le indicazioni per la loro corretta iscrizione a bilancio. Non si deve prevedere una riduzione tout court dello stanziamento in entrata del Fondo di solidarietà comunale. Al contrario, precisa l’art.1 del decreto, le risorse in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato mediante trattenuta a valere sulle somme spettanti: essi impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota da restituire, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In sostanza si devono emettere mandato e reversale di importo pari alla somma da restituire. Unioni di comuni e comunità montane in surplus di risorse devono invece versare le risorse in eccesso all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni”. Per tutti il versamento è fatto in quote costanti per ognuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Tale spesa è finanziata mediante applicazione al bilancio di previsione delle quote a tal fine appositamente vincolate nel risultato di amministrazione 2023. Ricordiamo che le risorse del c.d. ‘Fondone’ rimaste inutilizzate sono confluite tra i “Vincoli da legge” dell’allegato a/2; quelle rimaste inutilizzate a valere sui ristori specifici di spesa sono invece confluite tra i “Vincoli da trasferimenti” del medesimo allegato. Se si è operato correttamente in sede di riparto del risultato di amministrazione 2023, l’ammontare delle somme da restituire deve trovare integrale copertura nelle somme a tal fine vincolate. In merito all’iscrizione a bilancio della relativa spesa, di natura non ricorrente, bisognerà procedere mediante l’istituzione ex novo di un capitolo con il codice U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Cofog 1.1 “Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri” del bilancio.

Per completezza ricordiamo che per gli enti in deficit di risorse le somme saranno erogate dal Ministero dell’Interno entro il 30 aprile di ciascun degli anni dal 2024 al 2027 in rate di pari importo. A bilancio essi dovranno istituire un nuovo capitolo di entrata, sempre di natura non ricorrente, al titolo 2, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, categoria “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali”, codice E.2.01.01.01.001.

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