I soggetti sostituti d’imposta che nel corso del 2023 hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo anche esercitato occasionalmente ed eventuali relativi contributi previdenziali e / o assistenziali devono trasmettere tali dati all’Agenzia delle entrate mediante la Certificazione Unica 2024. La certificazione Unica ha valore dichiarativo relativamente ai dati contenuti.
Con provvedimento 8253/2024 è stato approvato il modello da utilizzare da trasmettere all’Agenzia delle entrate (CU2024 ordinaria) e consegnare al percipiente (CU2024 sintetica).
La CU ordinaria dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
- entro il 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) per i redditi che possono essere dichiarati nel modello 730 2024 persone fisiche (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo occasionale);
- entro il 31 ottobre per i redditi che non possono essere dichiarati nel modello 730 2024 persone fisiche (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo svolte abitualmente – professionisti).
La CU sintetica dovrà essere consegnata ai percipienti entro il 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato).
Si ricorda che, come affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.312/2021, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto i compensi erogati qualora l’attività sia svolta in forma di impresa, cioè quando il soggetto risulti titolare di una ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese con regolare partita I.V.A..
Ne consegue che per le ditte individuali che applicano il regime forfettario di cui alla Legge 190/2014 ma svolgono attività di impresa (cioè sono iscritti al Registro delle Imprese) non deve essere compilata la CU.
Non devono essere certificati con la CU2024 i contributi erogati ad imprese, con esclusione di quelli destinati all’acquisto di beni strumentali, ed assoggettati a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973.