Scongiurando al fotofinish l’esercizio provvisorio, il 30 dicembre la Legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022) è finalmente approdata sulla Gazzetta Ufficiale. Vediamone brevemente le principali novità in materia contabile per gli enti locali:
- Rifinanziamento del fondo per il caro-bollette con una dotazione di 400 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province (art. 1, comma 24).
- Stabilizzazione a decorrere dal 2023 del contributo di 110 milioni di euro a favore dei comuni interessati per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della TASI (art. 1, comma 473).
- Possibilità anche per il 2023, di approvare il bilancio di previsione 2023-2025 con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. Il termine per l’approvazione del bilancio preventivo degli enti locali viene contestualmente differito al 30 aprile 2023. Viene così prolungato di un mese il termine del 31 marzo già previsto con decreto ministeriale del 13/12/2022 (art.1, comma 469-bis).
- Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni (art. 1, commi 470 e 471): le risorse assegnate agli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2023 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. E’ inoltre previsto un fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) per l’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.
- Conferma del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali di cui all’art. 222 del Tuel a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2023-2025 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1, commi 471-bis, 471-ter, 471-quater).
- Svincolo di risorse in sede di rendiconto (art.1, commi 487-quinquies, 487-sexies): anche nel 2023 le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali possono utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per la copertura dei maggiori costi energetici, previa comunicazione all’amministrazione erogante e alla RGS.
Ulteriori norme di interesse degli enti locali sono infine contenute nel decreto-legge Milleproroghe 2023, n. 198 del 29/12/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022.
Qui i testi Legge bilancio e del decreto-legge Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale