In Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del Decreto Semplificazioni con importanti novità contabili

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione del decreto Semplificazioni (decreto legge n. 77/2021). Alle novità contabili già contenute negli articoli 15 e 55 del testo originario se ne aggiungono ora alcune di grande rilievo. In particolare si tratta di:

  • 15, comma 4-bis: gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del Tuel e dall’allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011;
  • 15-bis: in deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del Tuel, qualora l’ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 relativa al Fondone 2020, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al d.lgs. n. 118/2011 compete al responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla BDAP.

Sebbene in ritardo rispetto al termine per l’adozione della delibera consiliare del riequilibrio e assestamento del bilancio 2021, nel quale molti enti fra quelli interessati dalla norma hanno provveduto a rettificare gli allegati al rendiconto 2020, essa supera di fatto la Faq Arconet n. 47. In questa, lo ricordiamo, si affermava infatti che tutti gli allegati al rendiconto avrebbero dovuto essere rettificati con le medesime modalità previste per l’approvazione del rendiconto stesso, ovvero con atto consiliare e previa acquisizione del parere dell’organo di revisione dell’ente.

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