Abbiamo riscontrato alcuni casi di contribuenti, residenti e dimoranti in fabbricati accatastati in categoria C/2 (depositi), che non hanno pagato l’IMU ritenendo di essere esenti in quanto loro abitazione principale. Si chiede se è corretto il comportamento di tali contribuenti.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero previsto per l’abitazione principale è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, cioè deve trattarsi di immobili classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7 (categorie riservate alle abitazioni).
La categoria catastale C2 è invece attribuita ai soli magazzini e locali di deposito con la conseguenza che, non essendo un’abitazione, non è possibile usufruire delle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale.
La Cassazione ha più volte evidenziato, che ai fini del trattamento esonerativo dell’imposta, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile (Cass. n. 4467/2017, n. 8017/2017 e n. 34690/2022). Se, infatti, spetta all’Amministrazione tracciare il reticolo generale di riferimento delle classi catastali, viceversa, incombe alla parte privata, proprietaria dell’immobile, l’onere di provare i requisiti per una diversa e più corretta classificazione (Cass. n. 31239/2017).
Ad avviso della Cassazione qualora «l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento». Sugli effetti derivanti da un mancato aggiornamento degli atti catastali derivanti da inerzia del contribuente, la Corte aveva già ampliamente argomentato con la sentenza n. 1704/2016. In tale arresto si era precisato che nessun beneficio poteva derivare da un accatastamento non «aggiornato» nel caso in cui questo «sia stato determinato da un’omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare a Catasto l’effettiva destinazione d’uso del cespite».
In particolare la Cassazione si è recentemente pronunciata negando l’esonero dall’Imu in caso di immobile accatastato come ufficio in categoria A/10 utilizzato dal contribuente come abitazione principale (Cass. n. 29077/2020 e n. 9496/2024). Invero, in situazioni analoghe è stato affermato (Cass. n. 21332/2008) che non è conforme al dato normativo il principio per il quale l’oggettiva destinazione del bene ad abitazione principale è sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione, non essendo quest’ultima in alcun modo correlata al classamento catastale. Pertanto, il contribuente ha diritto all’agevolazione fiscale sull’abitazione principale solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono.
In conclusione, il comportamento dei contribuenti non è corretto perché non possono usufruire dell’esonero dall’Imu per immobili accatastati in C/2 ancorché utilizzati come propria abitazione principale.