Lo scorso 15 marzo il MEF ha pubblicato sul proprio sito la propria Circolare n. 8/2021 con la quale fornisce informazioni agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2021 e 2022, ed ex post, per l’anno 2019, come previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
In prima battuta la circolare richiama la disciplina prevista dalla suddetta normativa a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018 e della deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 delle SS.RR. della Corte dei conti. In seguito evidenzia che alla luce di ciò, e di quanto previsto dalla precedente circolare MEF n. 5/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP, riscontrando il pieno rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato nel primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali). Analogo riscontro positivo è stato verificato ex post, sempre a livello di comparto, sulla base dei dati BDAP dei rendiconti 2019 degli enti territoriali.
Da quanto sopra emerge come gli enti territoriali abbiano pienamente osservato il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, ai fini della legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2021-2022.
Restano ovviamente confermate, conclude la Circolare, le ulteriori regole per il ricorso ad indebitamento contenute nel Tuel, nonché il vigente obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio (sia ex ante che ex post) di cui all’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.