Il lavoro eccedente non compensa le uscite non timbrate

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Sardegna, con la sentenza n. 145/2024, depositata il 10 settembre 2024, ha condannato un dipendente pubblico al risarcimento del danno erariale (oltre al danno all’immagine), pari alle retribuzioni illegittimamente percepite, conseguente alle mancate timbrature di uscite intermedie (anche di breve durata) tra l’inizio e la fine del servizio.

I magistrati hanno anche osservato che, a tal proposito, non ha alcun rilievo il fatto che il dipendente, nelle giornate in questione, abbia prestato lavoro in eccedenza, non potendosi operare alcuna compensazione tra le due tipologie di orario, senza considerare il fatto che, verosimilmente, l’interessato ha utilizzato le ore in eccesso per ottenere altri istituti contrattuali (retribuzione per straordinari o recupero compensativo).

Le uscite dal luogo di lavoro sono consentite solo previa espressa autorizzazione, devono essere giustificate e devono, sempre, risultare dai sistemi di rilevazione delle presenze.

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