Gli incarichi rivestiti possono anche essere ricompresi nei requisiti di ammissione alle procedure di progressione verticale

Il TAR Veneto, sezione IV, nella sentenza 11 marzo 2025, n. 342 (controversia riguardante personale di una Università), ha ritenuto che nelle procedure per progressione verticale, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 15 del CCNL 16 novembre 2022, che contemplano la valutazione del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti, è consentito all’amministrazione di dare rilievo a tale criterio non solo nel momento valutativo, ma anche in quello precedente dell’ammissione.

Il Collegio ritiene che le norme in esame attribuiscano all’amministrazione il potere discrezionale di “graduare e declinare in autonomia i titoli e le competenze professionali richiesti ai fini della progressione verticale interna” (cfr. TAR Sicilia-Catania, sezione III, 3 gennaio 2024, n. 12, che ha considerato legittimo, ai fini dell’accesso di una procedura di progressione verticale ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 un titolo di studio ulteriore rispetto a quello valido per l’accesso all’area dall’esterno).

Viene quindi in rilievo una scelta espressione di discrezionalità amministrativa, di regola insindacabile se non per manifesta irragionevolezza, vista la natura stessa del procedimento (progressione interna), funzionale a valorizzare esperienza e professionalità di soggetti già dipendenti dell’ente.

La finalità sottesa alla procedura comparativa per le progressioni verticali non è quella (prospettata dalle ricorrenti) di sanare la situazione patologica (qualora non dettata da cause contingenti e qualora non temporanea) di lavoratori che di fatto svolgono mansioni superiori.

Piuttosto, ad avviso del Collegio la finalità perseguita dalla disposizione in commento sembra quella di introdurre una misura specifica per favorire il ”percorso di crescita per gli interni all’amministrazione” (Cfr. il “Parere in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021”, reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DFP-0066005-P6/10/2021)”  richiamato da TAR Sicilia-Catania, sezione III, nella sentenza 3 gennaio 2024, n. 12).

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