Fondo garanzia debiti commerciali: lo svincolo in caso di rispetto dei parametri di legge

Nel corso del 2023 il mio ente ha registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso della norma e, in sede di Bilancio di previsione 2024-2026, ha accantonato una quota al Fondo Garanzia Debiti Commerciali: quando potrò “liberare” le somme accantonate in tale fondo? E successivamente come potrò dare evidenza di tale operazione di svincolo nei documenti contabili?


La legge n. 145 del 2018 (art. 1, commi da 859 a 863) rammenta che per garantire la tempestività dei pagamenti da parte degli enti locali, l’accantonamento al Fondo Garanzie Debiti Commerciali è obbligatorio entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo, quando l’ente non rispetta almeno una delle seguenti condizioni nell’esercizio precedente:

  • Riduzione del debito commerciale residuo: il debito commerciale scaduto al termine dell’esercizio precedente deve essere ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure non deve superare il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.​
  • Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: l’indicatore, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, deve rispettare i termini di pagamento stabiliti dall’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002.

Nel contesto attuale, gli enti locali si trovano a operare in un quadro finanziario sempre più complesso, con risorse limitate e vincoli di bilancio stringenti. Tra le molte sfide da affrontare, vi è la gestione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), introdotto per garantire il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori e prevenire l’accumulo di debiti commerciali scaduti. Se da un lato questo meccanismo risponde all’esigenza di migliorare la tempestività nei pagamenti, dall’altro rappresenta una rigidità nel bilancio, poiché le risorse accantonate non possono essere liberamente utilizzate per altre necessità.

Proprio in questi mesi, molti enti – come quello instante – si stanno chiedendo se e come sia possibile svincolare almeno una parte delle somme accantonate nel 2024 per poterle destinare ad altre esigenze.

La risposta dipende da un elemento chiave: il rispetto dei parametri richiesti dalla normativa. In particolare, la possibilità di ridurre l’accantonamento è legata al rispetto dei tempi di pagamento dell’anno precedente. Se nel 2024 l’ente ha rispettato le condizioni che obbligano all’accantonamento (che abbiamo visto in apertura), allora potrà procedere allo svincolo nel rendiconto 2024, che dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2025. Infatti, il comma 863 della citata normativa prevede:

863. … Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Questo principio è stato confermato dalla deliberazione n. 12/2023/SRCPIE/PRSE della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, che ha sottolineato come lo svincolo delle somme accantonate sia consentito solo nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di legge e non in corso d’anno se già si stanno rispettando.

Si tratta di una possibilità che molti enti stanno valutando con attenzione, soprattutto perché le risorse accantonate nel FGDC, pur avendo una finalità importante, riducono la capacità di spesa per altre necessità. Questo è particolarmente rilevante in un periodo in cui molte amministrazioni si trovano a fronteggiare nuovi accantonamenti obbligatori per legge, aumenti nei costi dei servizi pubblici, nuove esigenze di spesa e difficoltà nel mantenere l’equilibrio finanziario. Per questo motivo, la verifica dei requisiti per lo svincolo è una questione contabile, che può rappresentare una leva fondamentale per recuperare risorse e dare maggiore “respiro” ai bilanci degli enti.

Dal punto di vista tecnico, lo svincolo delle somme accantonate deve essere riportato correttamente nei documenti di rendicontazione e può riguardare sia le quote iscritte nella competenza del bilancio 2024, sia eventuali ulteriori somme già accantonate nel risultato di amministrazione 2023, qualora l’ente non avesse rispettato i parametri negli anni precedenti. In particolare, nel prospetto degli accantonamenti allegato a/1 del risultato di amministrazione 2024, occorre indicare:

  • l’importo iniziale delle quote accantonate nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2023 (colonna a);
  • l’importo assestato dell’accantonamento al capitolo di spesa del Fondo Garanzie Debiti Commerciali della Missione 20 nel bilancio 2024, nella colonna “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell’esercizio”;
  • la riduzione delle somme, espressa con segno negativo, nella colonna “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, che corrisponderà all’effettivo importo da svincolare;
  • il saldo finale, che rifletterà la nuova situazione dopo lo svincolo (figurerà pertanto pari a zero qualora si svincoli interamente gli accantonamenti al FGDC).

Qui un esempio di corretta compilazione del prospetto.

Questa modalità di esposizione, oltre a essere in linea con le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, è stata confermata anche dalle risposte fornite nella FAQ n. 12 di IFEL, che ribadisce la necessità di documentare adeguatamente le motivazioni dello svincolo per garantire la piena trasparenza e correttezza dell’operazione.

Nel panorama odierno, la gestione del FGDC non è solo una questione di rispetto delle regole contabili, ma si intreccia con le scelte strategiche degli enti locali. Da un lato, vi è l’obbligo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento per evitare sanzioni e tutelare i fornitori. Dall’altro, c’è la necessità di recuperare margini di manovra nel bilancio per affrontare le difficoltà economiche che molti comuni stanno vivendo. In questo equilibrio delicato, comprendere e applicare correttamente le norme sullo svincolo diventa uno strumento essenziale per una gestione più flessibile e sostenibile delle risorse pubbliche.

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