Fondo di garanzia dei debiti commerciali (F.G.D.C.): in arrivo il rinvio al 2021

Il tema del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (F.G.D.C.) è di assoluta attualità. E’ notizia recentissima quella del suo rinvio al 2021, con buona pace delle varie modifiche ai commi 859 e seguenti della Legge di bilancio per il 2019 che il Legislatore vi ha apportato nei mesi scorsi. Il rinvio di un anno è stato annunciato dalla stampa nazionale e confermato da Anci in apposita nota pubblicata sul proprio sito a seguito di un incontro con il Governo tenutosi a fine novembre. Nella nota si afferma infatti che “(…) Ulteriore aspetto positivo dell’incontro (svoltosi il 28 novembre scorso) risulta essere il rinvio al 2021 dell’obbligo di accantonamento del “Fondo di garanzia per i debiti commerciali” introdotto con la “Legge di bilancio 2019”. Con il rinvio decade anche l’obbligo di stanziare entro il 28 febbraio prossimo le relative somme all’interno della Missione 20, Programma 3 del Titolo 1 di spesa mediante apposita deliberazione della giunta comunale, come previsto dal comma 862 della L. 145/2018. Ciò che tuttavia ancora manca ad oggi è la norma che metta nero su bianco e recepisca tale accordo, con apposita modifica al comma 859 della stessa L. 145/2018. Due sono i treni disponibili per il suo inserimento: il decreto legge n. 124 del 26/10/2019 (cosiddetto decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020), che dovrà essere convertito in legge entro Natale e sul cui testo il Governo ha posto la questione di fiducia lo scorso 6 dicembre. Quest’ultimo, tuttavia non comprende ancora il rinvio dell’obbligo di accantonamento al Fondo al 2021!), ovvero la stessa Legge di bilancio per il 2020. Entrambi i provvedimenti sono ancora in corso di esame in Parlamento. Per effetto di questa modifica normativa, allorché verrà approvata, l’obbligo di accantonamento al Fondo verrà pertanto rinviato di un anno. Nessun problema si porrà per gli enti che approveranno il loro bilancio di previsione 2020-2022 a gennaio: essi potranno farlo senza prevedere alcun stanziamento a tale fine. Diverso è il discorso per gli enti che approvano entro dicembre. A legislazione vigente l’accantonamento al Fondo è ancora dovuto, visto che il comma 859 stabilisce che “A partire dall’anno 2020 le amministrazioni pubbliche (…) applicano (…)”. Come comportarsi in concreto? I casi sono due: se l’ente ha già approvato lo schema di bilancio prevedendo l’accantonamento al Fondo, vale la pena di approvarlo così com’è, senza emendamenti dell’ultima ora. Questi enti potranno ‘liberare’ le risorse accantonate sul Fondo con la prima variazione utile che si farà nel nuovo anno. Vorrà dire che essi disporranno di un ‘tesoretto’ da destinare altrove, magari a favore di quegli stanziamenti di spesa che sono stati maggiormente limati in fase di quadratura della parte corrente del bilancio. Se invece lo schema di bilancio è stato depositato senza prevedere alcun accantonamento al Fondo, forti del fatto che lo stanziamento sarebbe da istituire entro il 28 febbraio con delibera di giunta o confidando nella più classica delle proroghe di fine anno, lo si potrà approvare in consiglio con qualche patema in meno. E’ bene però che nella nota integrativa a firma del responsabile del servizio finanziario si dia adeguata motivazione a tale scelta, anche facendo riferimento al rinvio che, pur non essendo ancora stato recepito da apposita norma di legge, è ormai pressoché certo. Si motiva così una scelta che è sì di buon senso, ma che, a rigore, non rispetta la legislazione vigente in questo momento. L’auspicio è che il rinvio di un anno non sia un semplice spostamento in avanti della problematica ma, al contrario, esso sia davvero l’occasione per risolvere per tempo tutte le criticità emerse in questi mesi, con particolare riguardo al funzionamento della Piattaforma dei crediti – PCC. Solo così si eviterà di trovarci ancora tra un anno nella medesima situazione attuale.