Fondo di garanzia debiti commerciali: il Milleproroghe conferma l’obbligo di accantonamento per il 2021 con qualche importante novità

E’ arrivata al fotofinish la conversione in legge del decreto Milleproroghe (n. 183 del 31/12/2020), dopo la crisi di governo di questi mesi, sfociata con il varo del Governo Draghi. Resta tuttavia confermato l’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali già a partire da quest’anno ma con alcune importanti novità.

Il nuovo testo del comma 861 della L. 145/2018 dispone infatti che: “Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”. In sostanza, solo per quest’anno non vi è obbligo di fare riferimento alle risultanze della PCC-MEF, nel solo caso in cui si verifichino le condizioni riportate dal nuovo comma 861.

Viene corretto anche il successivo comma 862, con la precisazione che le somme accantonate al Fondo confluiscono nella parte accantonata del risultato di esercizio e non nella sua parte libera. Si pone rimedio così ad un evidente errore contenuto nel testo previgente.

Infine, viene modificato il comma 869, prevedendo che la pubblicazione dei dati relativi ai tempi di pagamento ed al debito scaduto dei singoli enti all’interno del sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri decorra dal 1° gennaio 2021 anziché dal 1° gennaio 2019. Viene infine riformulata la lettera b) del medesimo comma. Le parole: “con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi” sono infatti così sostituite: “con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza”.