Il percorso parlamentare del disegno di legge di bilancio 2025 è alle prime battute e, con tutta probabilità, raggiungerà il traguardo a ridosso di Natale. Ma fin da ora è utile vedere le norme che riguardano la finanza locale, consapevoli che il testo che verrà approvato potrà essere diverso e meriterà ben più ampi approfondimenti.
Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 è introdotto in misura crescente un contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali. L’ammontare complessivo del contributo a carico dei comuni per il 2025 è di 130 milioni di euro e verrà ripartito con decreto ministeriale da adottare entro il 31/01/2025. Non si tratta però del consueto taglio più o meno lineare sui trasferimenti erariali. Al contrario esso si traduce in un obbligo di accantonamento mediante iscrizione nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione di apposito fondo, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 162, comma 6, del Tuel. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio. Alla fine di ciascun esercizio, per gli enti in disavanzo di amministrazione al 31/12 dell’esercizio precedente esso costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli altri enti, che hanno conseguito un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ad esso è collegato un inasprimento delle sanzioni a carico degli enti inadempienti all’invio dei propri rendiconti a BDAP: per quelli che non vi provvedono entro il 31 maggio dell’anno successivo il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento.
Sempre a partire dal 2025 l’equilibrio di bilancio cui all’articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018 è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate. In sostanza è necessario avere un w2 pari o maggiore di zero a differenza di quanto avveniva fino al 2024 allorché era sufficiente che il saldo w1 fosse non negativo.
Sono poi previsti consistenti tagli ai finanziamenti per gli investimenti degli enti locali con riguardo alle piccole e medie opere, alla rigenerazione urbana e alla progettazione. Di contro è previsto un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui nel triennio 2025-2027 a parziale copertura delle spese per l’affidamento con sentenza di minori e famiglie in difficoltà.
E’ infine abrogato in via definitiva il sistema di tesoreria unica mista di cui al d.lgs. n. 279/1997 di fatto sospeso da anni a seguito di reiterate proroghe. In sostanza si cancella una volta per tutte una norma che non ha mai trovato applicazione a partire dal 2012.
Qui la nota di lettura Anci al disegno di legge
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