Il decreto legge Semplificazioni-Recovery è già approdato sulla Gazzetta Ufficiale. Fra le molte norme contenute nel suo corposo articolato, quelle dell’art. 15 e dell’art. 55 interessano da vicino i bilanci degli enti locali. Vediamole nel dettaglio.
Il comma 3 del primo dispone che gli enti locali possano utilizzare le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari – che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione – in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018. Questi ultimi, ora derogati, stabiliscono che l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del TUEL. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’avvenuta approvazione. Nel caso in cui l’importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Gli stessi enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.
Il comma 1, punto n.4 del secondo, inoltre, autorizza per le annualità dal 2021 al 2026 tutti gli enti locali che si trovino in esercizio provvisorio ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto in via ordinaria dall’articolo 163 del TUEL e dall’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.