E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01/03/2022 il decreto legge Energia n.17, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 febbraio. Il corposo decreto, che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, stanzia somme anche a favore degli enti locali. A farlo è l’art. 27, comma 2 che istituisce per l’anno 2022 un Fondo finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati di complessivi 250 milioni di euro, di cui 50 milioni a favore di città metropolitane e province e 200 milioni a favore dei comuni. Alla loro ripartizione si provvederà – come di consueto – con uno o più decreti del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, previa intesa in Conferenza Stato-Città, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Se i tempi (ordinatori) previsti dalla norma saranno rispettati, sarà pertanto possibile approvare i bilanci di previsione tenendo già conto di questa importante voce da allocare al titolo due della parte entrata. Per gli enti che hanno già approvato il proprio bilancio, si provvederà in corso d’anno con successiva variazione da adottarsi ai sensi dell’art. 175 del Tuel.
Lo stesso decreto, all’art. 27, comma 1, integra per l’importo di 50 milioni di euro il Fondo per il ristoro dei comuni che hanno subito minori entrate da imposta di soggiorno e dai contributi di sbarco e di soggiorno sempre a seguito dell’emergenza sanitaria.
L’art. 28 integra poi i contributi da destinare alle misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR e finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
Infine il decreto, all’art. 26, stanzia 400 milioni di euro a favore delle regioni e delle province autonome quale contributo statale alle spese sanitarie straordinarie da queste sostenute a seguito dell’emergenza pandemica. La somma integra il Fondo di cui all’art. 16, comma 8-septies del decreto legge n. 146 del 21/10/2021.