Nella seduta del 4 agosto scorso, a Camere sciolte, il Governo dimissionario ha varato l’atteso decreto legge ‘Aiuti-bis’. Il provvedimento è finalmente approdato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 185 del 09/08/2022). Il suo corposo articolato introduce diverse misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. In particolare, esso interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno ai bilanci degli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.
Le misure di interesse per gli enti locali sono contenute all’art. 16 del decreto. Vediamole nel dettaglio:
- Il comma 1 integra ulteriormente il Fondo per garantire la continuità dei servizi erogati (caro-bollette). I contributi già stanziati in favore degli enti locali dall’art. 27, comma 2 del decreto-legge n. 17/2022, come rideterminati dall’art. 40, comma 3 del decreto-legge n. 50/2022, vengono ora incrementati per ulteriori 400 milioni di euro. Di questi, 350 milioni di euro sono destinati in favore dei comuni, mentre i restanti 50 milioni di euro sono destinati in favore delle città metropolitane e delle province. Al loro riparto si provvederà con il consueto decreto ministeriale da adottare entro il termine ordinatorio del 30 settembre prossimo. In attesa di conoscerne il contenuto è possibile fin da ora stimare la quota di competenza del proprio ente applicando le medesime percentuali di riparto utilizzate per i precedenti riparti del Fondo;
- I commi 4 e 5 fissano al 30/09/2022 la scadenza del termine per la certificazione del raggiungimento dell’obiettivo di servizio di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si tratta, come noto, della quota integrativa del Fondo di solidarietà comunale 2022 per il potenziamento del servizio asili nido. Alla certificazione si dovrà provvedere mediante la compilazione dell’apposita scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. Viene inoltre stabilito che le somme, che a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido, saranno recuperate a valere sul FSC attribuito ai medesimi comuni. In caso di sua incapienza, saranno applicate le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Questi ultimi, lo ricordiamo, prevedono che le somme da restituire siano trattenute all’atto del pagamento ai comuni interessati dell’Imu riscossa in sede di suo riversamento.