Corte dei Conti: condannati giunta e sindaco per danno erariale su pagamenti tardivi

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Marche, ha condannato gli amministratori di un comune per danno erariale su interessi di mora dovuti al pagamento tardivo di alcune fatture.

Il comune infatti aveva pagato con notevole ritardo alcune fatture per lavori di somma urgenza che erano coperte finanziariamente dai fondi emergenziali messi a disposizione dalla Regione, l’appaltato ha ricevuto i pagamenti dopo diversi anni dall’emissione dei documenti e di conseguenza ha richiesto il pagamento di interessi di mora. La controversia si è conclusa mediante una transazione con l’ente per un importo di euro 42.500,00. L’amministrazione ha di conseguenza riconosciuto il debito fuori bilancio adducendo come motivazione i ritardi che la Regione aveva avuto nel versamento dei contributi nelle casse del comune.

La contestazione della Corte dei Conti parte proprio dal riconoscimento del debito a seguito della quale la procura ha citato in giudizio gli amministratori ed il responsabile dei lavori pubblici. Dall’analisi degli atti è infatti emerso che i lavori erano stati affidati senza una adeguata e certa copertura finanziaria. La delibera di autorizzazione recitava: “Dal presente atto derivano rilevanti oneri finanziari a cui il Comune non è in grado di provvedere autonomamente e per i quali provvederà a richiedere il concorso dello Stato e della regione Marche, sulla base delle norme in materia di protezione civile …“.

Partendo appunto da questo passaggio si è ravvisata la colpa da parte degli amministratori, aggravata dalla presenza di numerosi solleciti da parte del nuovo responsabile dei lavori pubblici (che nel frattempo era subentrato), che richiedeva i necessari fondi per chiudere i debiti dell’ente.

In questo contesto la Corte ha comunque evidenziato come il comportamento del responsabile finanziario, seppur non citato in giudizio dalla procura, abbia avuto un ruolo cruciale nel creare questa situazione ed abbia agito con negligenza e superficialità dando il visto contabile alla delibera di Giunta, dato che risultava palese la mancanza di una copertura certa.

La condanna ha riguardato solo il sindaco ed i componenti della giunta, in quanto – come detto – il responsabile del servizio dei lavori pubblici seppur citato in giudizio ha dimostrato di aver posto in essere tutte le azioni in suo potere per risolvere la situazione.

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