Configura ipotesi di danno erariale il conferimento reiterato di incarichi esterni, senza procedure comparative, ad oggetto prestazioni del tutto ordinarie e fungibili, assolvibili da più operatori, se non addirittura dal personale interno.
Peraltro, in detti casi, non sussiste la necessità di assicurare continuità temporale ai vari interventi, tale da giustificare la disapplicazione della normativa in materia di evidenza pubblica e di principio di rotazione.
Questo, in sintesi, quanto deciso dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Liguria, con la sentenza n. 4 del 23 gennaio 2020, con la quale ha condannato alcuni amministratori e tecnici comunali, rei di aver affidato, e reiteratamente prorogato, incarichi esterni retribuiti, per prestazioni ordinarie e senza procedere a procedure comparative o di scelta del contraente.
In particolare, ricostruisce il Collegio, oggetto della contestazione era il conferimento di quattro incarichi esterni – peraltro, con oggetto prestazioni del tutto fungibili – affidati ad un geometra, nel periodo 2013 – 2018, senza che l’ente disponesse alcuna procedura comparativa atta a scegliere la migliore offerta e, conseguentemente, un minore esborso.
Ciò, inoltre, tenuto conto del fatto che, nell’unica occasione in cui aveva deciso di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il comune aveva ottenuto un ribasso del 21% rispetto all’importo pagato nell’anno precedente.
Respingendo le doglianze dei convenuti, il Collegio riconosce le responsabilità erariali sia di alcuni amministratori (per aver adottato atti deliberativi che autorizzavano gli uffici a prorogare detti incarichi), sia dei tecnici che avevano proceduto alla loro formale sottoscrizione, in quanto tale condotta aveva determinato per il comune un danno da perdita di “chances”, in conseguenza del mancato espletamento di procedure comparative negli anni contestati.
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