Pubblicata lo scorso 15 dicembre sul sito Rgs/Mef, la FAQ Arconet n. 48 fornisce utili chiarimenti sugli interventi di semplificazione e flessibilità per la contabilità degli enti locali previsti dalle norme per l’attuazione del PNRR di cui all’art. 15, comma 4 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021. Gli enti infatti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.
Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.
Ove i suddetti decreti prevedano l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.
Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, in quanto risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo.
L’utilizzo di tali risorse – prosegue la FAQ – è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre. Dal 2021 al 2026, essi possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti.
Infine, le eventuali anticipazioni riconosciute dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR ai soggetti attuatori, volte a favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti, costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR e devono essere contabilizzate come tali. Se l’ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve l’anticipo. Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari.