L’introduzione a partire da quest’anno in via sperimentale della dichiarazione precompilata per le persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita I.V.A. (imprenditori e professionisti) è stata prevista dall’articolo 19 del D.L. 8 gennaio 2024, n. 1. Tale norma ha generato dubbi interpretativi sul termine di invio all’Agenzia delle entrate delle CU2024 relative ai soggetti titolari di partita I.V.A., previsto nelle istruzioni della CU2024 al 31 ottobre, termine per l’invio del Modello 770.
La precisazione è intervenuta con la risoluzione 3/2024 dell’Agenzia delle entrate nella quale è stato chiarito che, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzati quest’anno solo in forma sperimentale, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).
Ma qual è il sistema sanzionatorio in caso di mancato invio nei termini?
Per violazioni relative alla predisposizione ed invio delle Certificazioni uniche è disciplinato dall’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998 secondo cui, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Va ricordato che Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Inoltre se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000, in sostanza:
– 100,00 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro;
– 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
Si sottolinea che la norma di fatto esclude l’applicabilità del cosiddetto cumulo giuridico per cui risulta sanzionabile l’omessa o errata trasmissione di ciascuna delle CU che il sostituto è tenuto a predisporre.
La sanzione deve essere versata utilizzando il modello F24 ordinario con codice tributo 8911.