C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per le variazioni di bilancio relative ai contributi statali Covid-19

La conversione in legge del decreto n. 121 del 10/09/2021, (avvenuta con legge n. 156 del 09/11/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 09-11-2021) ha introdotto interessanti novità per gli enti locali.

Fra queste spicca indubbiamente l’art. 13-bis che così dispone:

1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell’organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.

In sostanza, pertanto, per l’utilizzo delle risorse straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile adottare variazioni di bilancio fino al 31 dicembre (con deliberazione consiliare, o d’urgenza con deliberazione di giunta ai sensi dell’art. 175, comma 4 del Tuel, fatta salva la ratifica entro il medesimo termine) in deroga al termine ordinario del 30 novembre prossimo. Una norma che permette di poter usare tutte le risorse a disposizione (anche eventuali riquantificazioni dei ristori specifici di spesa), ma non di sanare eventuali problemi di applicazione riscontrabili dopo l’approvazione del decreto certificazione (che, per contro, vanno presto risolti con l’ultima variazione di consiglio).

Ulteriori norme di interesse dei comuni sono contenute nell’art. 1 e nell’art.13. Fra queste si evidenziano:

  • La modifica all’art. 208, comma 4 del Codice della strada in merito alle spese finanziabili con le sanzioni derivanti dalla violazione del Codice stesso (art.1);
  • il rinvio al 2023 (anziché al 2022) dell’applicazione delle sanzioni a carico dei comuni che non hanno inviato la certificazione entro del Fondone 2020 entro lo scorso 31 maggio, ovvero l’hanno fatto in ritardo (art. 13).

Qui il link al decreto legge n. 121/2021 convertito con legge n. 156/2021