Bilancio Consolidato: la prima tappa del percorso è alle porte

Come abbiamo ampiamente affrontato anche in passato, l’iter di costruzione ed approvazione del bilancio consolidato – la cui scadenza è fissata per il 30 settembre – è piuttosto lungo e può partire addirittura prima che il rendiconto che sarà oggetto del consolidamento si sia chiuso. A tal proposito si può trovare un utile riepilogo nel nostro articolo pubblicato lo scorso anno.

Giunti a questo punto dell’esercizio il principio contabile prevede che entro il 20 luglio si debbano ricevere tutte le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato, ovvero la raccolta dei dati relativi a bilanci ed operazioni infragruppo da parte delle partecipate. Questa data, seppur non perentoria, rappresenta una scadenza intermedia fondamentale per la redazione del bilancio consolidato entro i termini. Il responsabile finanziario deve recuperare da ogni singola partecipata:

  • il bilancio approvato, la nota integrativa ed ogni altra informazione necessaria per l’attività di omogeneizzazione dei bilanci, quali possono essere informazioni su criteri di valutazione applicati difformi da quelli stabili e comunicati dall’ente in sede di definizione del GAP e del perimetro di consolidamento
  • i costi e ricavi infragruppo intendendosi non solo quelli fra ente e partecipata ma anche fra 2 partecipate che fanno parte del perimetro
  • i debiti e crediti infragruppo che come per i costi e ricavi riguardano anche le posizioni le singole società del perimetro

Bisogna prestare quindi molta attenzione a questa attività che apparentemente potrebbe sembrare neutra rispetto alla gestione ordinaria dell’ente, ma in realtà nasconde una insidia piuttosto importante: infatti è opportuno avere corrispondenza fra dati registrati dalla partecipata e dati registrati dall’ente, sia per i costi/ricavi che per debiti/crediti. Fondamentalmente l’impegnato/accertato a competenza dell’ente dovrebbe corrispondere a quanto dichiarato in ricavi/costi dalla partecipata e la stessa cosa vale per residui passivi e attivi che dovrebbero corrispondere a crediti e debiti dichiarati. Con riferimento ai rapporti aperti potrebbe non essere sufficiente l’asseverazione effettuata in sede di rendiconto in quanto le partecipate con la chiusura dei loro bilanci potrebbero aver registrato le partite in sospeso (fatture da emettere e da ricevere) che potrebbero non essere state comunicate in sede di asseverazione.

Le eventuali difformità dovranno poi essere gestite con specifiche scritture di pre-consolidamento, ma attenzione perché si potrebbero configurare anche situazioni di debito fuori bilancio. Vista l’attenzione che la corte dei conti sta riservando anche a situazioni analoghe come i rapporti fra comuni e unioni è consigliabile prestare la massima attenzione in questa fase, soprattutto dove l’importo delle operazioni è rilevante.

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