Attribuzione di fondi PNRR al soggetto attuatore: i chiarimenti sul trattamento IVA

Gli “aiuti di Stato”, erogati da un Ente pubblico, nell’ambito di un programma previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a un soggetto attuatore, affinché presti servizi ai beneficiari, restano fuori dal campo di applicazione dell’IVA per assenza di rapporto sinallagmatico, sia a monte tra Ente pubblico e attuatore, che a valle tra quest’ultimo ed i beneficiari.

Tuttavia, se il finanziamento pubblico non copre il 100% dei costi del servizio, la parte pagata dai beneficiari deve essere fatturata dal soggetto attuatore, con applicazione dell’IVA.

In assenza di una qualificazione chiara degli importi erogati come “aiuti di Stato”, le somme concesse ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi nell’ambito PNRR possono essere comunque considerate mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA, a condizione che i fondi siano utilizzati esclusivamente per coprire i costi di realizzazione delle opere di interesse generale previste, e che il rapporto tra l’Ente concedente e la società destinataria dei finanziamenti abbia natura pubblicistica, discostandosi dal modello tipico dei contratti a prestazioni corrispettive.

L’Agenzia delle Entrate, con le recenti risposte 131/2024 e 193/2024, ha approfondito i criteri distintivi tra contributi (somme fuori campo IVA) e corrispettivi (soggetti a IVA), nel contesto del PNRR.

Come più volte chiarito anche a livello unionale, un’operazione è rilevante ai fini IVA nella misura in cui il compenso ricavato dal prestatore rappresenti il controvalore effettivo del servizio prestato. Deve sussistere, cioè, un “nesso diretto” che lega le prestazioni reciproche di cui consta il rapporto giuridico intercorrente tra le parti.

Anche le erogazioni di denaro da parte della PA nei confronti di soggetti pubblici o privati costituiscono pertanto mere movimentazioni di denaro ex art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72, se non hanno natura di controprestazione per la cessione di un bene o prestazione di servizio, ovvero sono slegate da qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere della controparte.

La circolare 34/2013 ha precisato che la qualificazione di una erogazione pubblica, quale corrispettivo ovvero quale contributo, “deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario”, e, solo in mancanza, alla luce dei criteri generali indicati nel medesimo documento di prassi. In modo particolare “può affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti […]. Nei casi in cui la norma che individua, in modo diretto o indiretto, i beneficiari delle somme (che possono svolgere anche un’attività commerciale, in via esclusiva o meno) definisce l’erogazione come aiuto o come agevolazione è, pertanto, agevole affermare che l’insieme di regole da applicare è proprio quello dei contributi pubblici e non quello dei contratti”.

Nella fattispecie esaminata dall’Agenzia nell’interpello 131/2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria” del PNRR, è titolare di un programma orientato ad incoraggiare l’erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e innovativi.

Il Decreto 10 marzo 2023 del MIMIT definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento, qualificando espressamente le somme interessate nei termini di “aiuti di Stato”.

Il programma prevede quindi un rapporto trilaterale, articolato tra:
– l’Ente pubblico titolare del programma previsto nel PNRR che, a fronte di un rendiconto ad hoc, stanzia le risorse a copertura dei costi sostenuti dal soggetto attuatore;
– il soggetto attuatore, ovvero sia il soggetto pubblico o privato che provvede alla realizzazione degli interventi individuati, referente unico nei confronti dell’Ente pubblico titolare del programma;
– il soggetto beneficiario, ovvero sia il soggetto che riceve l’aiuto di Stato sottoforma di servizio offerto dal soggetto attuatore.

Secondo l’Agenzia, le somme riconosciute al soggetto attuatore devono essere considerate erogazioni fuori campo IVA, in quanto qualificate come “aiuti di Stato” dalla norma istitutiva. La presenza del soggetto attuatore, nella veste di “tramite”, non modifica la natura dell’erogazione. Quando il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo, ma funge da semplice tramite per il trasferimento delle somme, queste non sono considerabili come corrispettivo per un servizio. Al contrario, si applica l’IVA solo sull’importo pagato dal beneficiario per la parte di servizio non coperta dal contributo.

Questa impostazione trova riscontro anche nella risposta a interpello 193 del 5 ottobre 2024, nella quale si ribadisce che le somme erogate da un Ente pubblico, destinate ad obiettivi di interesse generale e svincolate da un rapporto contrattuale privatistico tipico, non sono soggette a IVA (sul punto cfr. 81/2023).

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